| (Corsi di formazione).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano corsi di formazione professionale
concernenti le modalità di coltivazione, raccolta e
conservazione delle piante officinali di qualunque natura.
2. Dal 1^ gennaio 1997, possono esercitare l'attività di
coltivazione delle piante officinali di qualunque natura,
coloro che abbiano frequentato il corso di formazione
professionale di cui al comma 1 e abbiano acquisito il
relativo attestato di frequenza e coloro che esercitano
l'attività di coltivazione sotto la direzione di una persona
in possesso dei predetti requisiti.
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