| (Promozione della attività di coltivazione).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono iniziative per incentivare la coltivazione
delle piante officinali di qualunque natura adeguando gli
interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per
quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni
stesse.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono, con propria legge, la concessione di contributi a
favore di imprenditori agricoli singoli o associati per:
a) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per
la coltivazione delle piante officinali di qualunque natura,
nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la
promozione commerciale dei prodotti;
b) la realizzazione e la gestione di centri per la
raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante
officinali di qualunque natura e loro parti;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e di
sperimentazione genetica ed agrotecnica finalizzate al
miglioramento genetico delle piante officinali di qualunque
natura e alla produzione di sementi selezionate, nonché
all'aggiornamento dei processi produttivi.
| |