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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1434
DDL0094-0010
Progetto di legge Camera n. 94 - testo presentato - (DDL13-94)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C94. TESTIPDL
...C94.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 10 Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC94 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Autorizzazione alla produzione
                    e al confezionamento).
     1.  L'impiego, la trasformazione, la lavorazione e
  l'importazione delle piante, altri prodotti naturali, loro
  parti e derivati di cui alla tabella B, ai fini della
  produzione e della successiva immissione in commercio di
  prodotti erboristici preconfezionati, sono riservati a
  laboratori appositamente autorizzati dal Ministero della
  sanità.
     2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa
  verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie
  e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente
  della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327 e successive
  modificazioni, e della disponibilità di un idoneo laboratorio
  per il controllo dei prodotti.
     3.  L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui al
  comma 2 è effettuato dal Ministero della sanità con la
  collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di
  sanità.
     4.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa o revocata
  quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il
  rilascio.
     5.  Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei
  prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, di nuova attivazione,
  autorizzati ai sensi della presente legge, devono avvalersi di
  un laureato in biologia, in chimica, in farmacia, in chimica e
  tecnologia farmaceutica, in medicina, in agraria, in scienza e
  tecnologia alimentare, ciascuno iscritto al rispettivo albo
  professionale, quale responsabile del controllo di qualità e
  di tutte le fasi del processo produttivo.
     6.  La produzione ed il confezionamento di prodotti
  erboristici a base di piante, altri prodotti naturali e
  derivati di cui alla tabella B, anche miscelati con altri
  prodotti naturali di libera vendita, devono essere effettuati
  in stabilimenti con locali e attrezzature igienicamente idonee
  allo scopo e sotto la responsabilità di un direttore tecnico
  laureato come stabilito dal comma 5.
 
                              Pag. 11
 
     7.  Il direttore tecnico è responsabile della corretta
  esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento
  dei prodotti e delle condizioni di igiene e salubrità
  dell'ambiente di lavoro.
     8.  Il Ministero della sanità cura annualmente la
  pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
  italiana dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla
  produzione ed al confezionamento di prodotti erboristici.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-94 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0094 TOTPAG=0022 TOTDOC=0025 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=009400 00 FASCIDC=13DDL0094 SORTNAV=0009400 000 00000 ZZDDLC94 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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