| (Procedura semplificata).
1. Chiunque intende produrre o confezionare prodotti a
base di piante della tabella B, o anche prodotti miscelati con
altri prodotti naturale di libera vendita, e che disponga già
dell'autorizzazione alla produzione di farmaci, materie prime
farmacologicamente attive, prodotti dietetici e galenici, deve
darne conunicazione scritta almeno sessanta giorni prima
dell'inizio dell'attività al Ministero della sanità ed alla
regione.
2. La conunicazione deve contenere, oltre all'indicazione
del nome o della ragione sociale e della sede legale
dell'impresa, quella dello stabilimento nel quale sarà
effettuata la produzione, una descrizione dei locali e delle
attrezzature e la qualifica del direttore tecnico, con la sua
dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 2 deve
formare oggetto di preventiva comunicazione.
4. I prodotti erboristici devono essere fabbricati e messi
in commercio in modo tale da non causare danni alla salute.
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