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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1437
DDL0094-0013
Progetto di legge Camera n. 94 - testo presentato - (DDL13-94)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C94. TESTIPDL
...C94.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC94 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Commercio all'ingrosso).
     1.  Le piante officinali, le droghe e le altre sezioni
  separate sono vendute da raccoglitori, produttori, importatori
  e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti
  indicazioni:
       a)  nome comune e nome botanico della pianta
  secondo la denominazione botanica internazionale, seguito
  dall'indicazione della parte di pianta impiegata;
       b)  natura della pianta spontanea o coltivata;
       c)  luogo di origine;
       d)  data di raccolta;
 
                              Pag. 14
 
       e)  numero di lotto;
       f)  metodo di preparazione, eventuale trattamento
  con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione;
       g)  data di confezionamento;
       h)  modalità di conservazione;
       i)  data di scadenza fino alla quale il prodotto è
  in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
  condizioni di conservazione;
       l)  indicazione eventuale di pericolo, secondo le
  vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
  pericolose;
       m)  nome, indirizzo del produttore o del
  responsabile della commercializzazione del prodotto.
     2.  In caso di coltivazioni condotte con il metodo
  biologico, in base alle vigenti normative, il prodotto potrà
  essere posto in commercio con la dicitura "da coltivazione
  biologica".
     3.  Le piante officinali, loro parti e le droghe
  individuate nelle tabelle A e B approvate con decreto del
  Ministro della sanità di cui al comma 2 dell'articolo 2, che
  figurino nella farmacopea ufficiale italiana, debbono essere
  conformi alle caratteristiche da questa previste e le relative
  indicazioni specifiche dovranno figurare in etichette ad
  integrazione di quelle di cui al comma 1.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-94 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0094 TOTPAG=0022 TOTDOC=0025 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=026 PAGFIN=0014 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=009400 00 FASCIDC=13DDL0094 SORTNAV=0009400 000 00000 ZZDDLC94 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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