| (Pubblicità).
1. Chiunque intenda effettuare una pubblicità dei prodotti
erboristici a base di piante, altri prodotti naturali, loro
parti e derivati di cui alla tabella B anche miscelati con
altri prodotti naturali di libera vendita, con indicazioni o
diciture diverse da quelle che figurano nella confezione,
nella presentazione e nell'etichetta, deve informare il
Ministero della sanità mediante la trasmissione del testo
pubblicitario.
2. Nei trenta giorni dalla trasmissione del testo
pubblicitario il Ministero della sanità può formulare rilievi
o vietare la pubblicità in base a quel testo.
3. Trascorso tale termine, senza che il Ministero della
sanità abbia formulato rilievi, può essere dato corso alla
pubblicità.
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