| (Controlli igienico-sanitari).
1. Al Ministero della sanità spetta la vigilanza
igienico-sanitaria sulle piante, sulle droghe e sui prodotti
disciplinati dalla presente legge all'atto dell'importazione
dall'estero, ferme restando le competenze attribuite dalle
norme vigenti ad altre autorità.
2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di
vendita all'ingrosso e al minuto delle piante, delle droghe e
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dei prodotti di cui alla presente legge, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano che la
esercitano mediante le aziende sanitarie locali, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. Alle attività industriali e artigianali di produzione,
preparazione, confezionamento e vendita dei prodotti
disciplinati dalla presente legge suscettibili di essere
ingeriti, nonché ai prodotti stessi si applicano le norme
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, nonché dei decreti legislativi 27 gennaio 1992,
n. 109, e 27 gennaio 1992, n. 111.
4. La legge 11 ottobre 1986, n. 713, si applica anche ai
prodotti di uso erboristico corrispondenti alla definizione di
cui all'articolo 1 della medesima legge.
5. Le piante officinali destinate ad uso diverso da quello
erboristico, come definito dall'articolo 1 della presente
legge, sono disciplinate da norme vigenti in materia di
prodotti alimentari d'uso corrente e sono oggetto di libera
vendita.
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