| (Disposizioni transitorie).
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma
della legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di raccolta e
prima lavorazione di piante officinali non essendo in possesso
del diploma di erborista previsto dalla stessa legge, o prima
del conseguimento del titolo professionale di fitopreparatore
di cui al comma 5 dell'articolo 14, possono continuare ad
esercitare le stesse attività a condizione che:
a) dimostrino, con idonea documentazione, di aver
provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del titolo di erborista o ad un corso biennale
di formazione professionale, come previsto al comma 5
dell'articolo 14;
b) conseguano entro quattro anni i titoli
stessi.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 non sono sottoposti i
laureati di cui al comma 2 dell'articolo 15.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano il commercio all'ingrosso di piante
Pag. 18
officinali, loro parti e derivati confezionati, in forza del
diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio
1931, n. 99, o di uno dei diplomi di laurea di cui al comma 2
del presente articolo hanno diritto all'iscrizione nel
registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1
della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa richiesta alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio. Tale richiesta deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'attività di cui al comma 3 che venga iniziata per la prima
volta, è subordinata al conseguimento del diploma
universitario di erborista o del titolo di fitopreparatore. Da
tale obbligo sono esclusi i laureati di cui al comma 2
dell'articolo 15.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'attività di commercio al dettaglio di cui all'articolo 12,
che venga iniziata per la prima volta, è subordinata al
conseguimento del diploma universitario di erborista. Da tale
obbligo sono esclusi i laureati di cui al comma 2
dell'articolo 15.
6. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
al comma 6 dell'articolo 4 e in possesso di diploma conforme
al disposto dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99,
o di diploma di laurea di cui al comma 2 dell'articolo 15,
esercitando da almeno tre anni, possono continuare ad
esercitare tale attività.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
al comma 6 dell'articolo 4, esercitino da meno di tre anni o
non siano in possesso di diploma conforme al disposto
dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono
continuare l'esercizio di tale attività a condizione che:
a) dimostrino, con idonea documentazione di aver
provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
Pag. 19
di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento del titolo di erborista;
b) conseguano entro sei anni il titolo stesso.
8. Agli obblighi di cui al comma 7 non sono sottoposti i
laureati di cui al comma 2 dell'articolo 15, purché abbiano
superato l'esame di abilitazione all'esercizio delle
professioni.
| |