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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1442
DDL0094-0018
Progetto di legge Camera n. 94 - testo presentato - (DDL13-94)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C94. TESTIPDL
...C94.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC94 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Disposizioni transitorie).
     1.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma
  della legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di raccolta e
  prima lavorazione di piante officinali non essendo in possesso
  del diploma di erborista previsto dalla stessa legge, o prima
  del conseguimento del titolo professionale di fitopreparatore
  di cui al comma 5 dell'articolo 14, possono continuare ad
  esercitare le stesse attività a condizione che:
         a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
  di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
  conseguimento del titolo di erborista o ad un corso biennale
  di formazione professionale, come previsto al comma 5
  dell'articolo 14;
         b)  conseguano entro quattro anni i titoli
  stessi.
     2.  Agli obblighi di cui al comma 1 non sono sottoposti i
  laureati di cui al comma 2 dell'articolo 15.
     3.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge esercitano il commercio all'ingrosso di piante
 
                              Pag. 18
 
  officinali, loro parti e derivati confezionati, in forza del
  diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio
  1931, n. 99, o di uno dei diplomi di laurea di cui al comma 2
  del presente articolo hanno diritto all'iscrizione nel
  registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1
  della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa richiesta alla
  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  competente per territorio.  Tale richiesta deve essere
  presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  l'attività di cui al comma 3 che venga iniziata per la prima
  volta, è subordinata al conseguimento del diploma
  universitario di erborista o del titolo di fitopreparatore.  Da
  tale obbligo sono esclusi i laureati di cui al comma 2
  dell'articolo 15.
     5.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
  l'attività di commercio al dettaglio di cui all'articolo 12,
  che venga iniziata per la prima volta, è subordinata al
  conseguimento del diploma universitario di erborista.  Da tale
  obbligo sono esclusi i laureati di cui al comma 2
  dell'articolo 15.
     6.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
  al comma 6 dell'articolo 4 e in possesso di diploma conforme
  al disposto dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99,
  o di diploma di laurea di cui al comma 2 dell'articolo 15,
  esercitando da almeno tre anni, possono continuare ad
  esercitare tale attività.
     7.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
  al comma 6 dell'articolo 4, esercitino da meno di tre anni o
  non siano in possesso di diploma conforme al disposto
  dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono
  continuare l'esercizio di tale attività a condizione che:
       a)  dimostrino, con idonea documentazione di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
 
                              Pag. 19
 
  di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
  conseguimento del titolo di erborista;
       b)  conseguano entro sei anni il titolo stesso.
     8.  Agli obblighi di cui al comma 7 non sono sottoposti i
  laureati di cui al comma 2 dell'articolo 15, purché abbiano
  superato l'esame di abilitazione all'esercizio delle
  professioni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-94 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0094 TOTPAG=0022 TOTDOC=0025 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=014 PAGFIN=0019 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=009400 00 FASCIDC=13DDL0094 SORTNAV=0009400 000 00000 ZZDDLC94 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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