| (Ordinamenti didattici).
1. I corsi biennali per il conseguimento della qualifica
di fitopreparatore di cui al comma 5 dell'articolo 16 devono
prevedere insegnamenti di:
a) chimica organica;
b) biochimica;
c) botanica;
d) tecniche di essiccamento, immagazzinamento,
conservazione di piante medicinali, loro parti o droghe;
e) legislazione igienico-sanitaria.
2. I corsi di cui al comma 1 devono avere carattere
teorico-pratico.
3. I corsi biennali di conseguimento del diploma di
erborista di cui al comma 4 dell'articolo 15 devono prevedere
insegnamenti che curino le conoscenze di:
a) discipline botaniche e farmacomorfologia;
b) discipline biologiche;
c) discipline farmacognostiche e
farmacoergastiche;
d) discipline fitogeografiche;
e) disciplina normativa speciale: farmacodiacosmia
e farmacoemporia;
f) discipline farmacofisiche, con laboratorio;
g) discipline riguardanti le tecniche di controllo
della qualità.
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4. I corsi di cui al comma 3 devono avere carattere
teorico e pratico.
5. I corsi di cui al comma 1 devono prevedere almeno nove
annualità suddivise nella durata degli stessi.
6. I corsi di cui al comma 3 devono prevedere almeno
dodici annualità suddivise nella durata degli stessi.
7. Compete all'università l'attivazione dei corsi di cui
al comma 3, nell'ambito delle facoltà di farmacia.
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