| (Ricerca finalizzata).
1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del
Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto superiore
di sanità, delle università e del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali sono previsti e finanziati
specifici programmi di ricerca sulle piante officinali
finalizzate al miglioramento delle loro proprietà erboristiche
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e farmacologiche o delle relative tecniche di produzione,
essiccamento e conservazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, qualora finanzino programmi di ricerca con gli
obiettivi di cui al comma 1, ne informano il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
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