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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1451
DDL0094-0002
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge in esame reca
  una organica disciplina del settore erboristico e regolamenta,
  in particolare, le fasi della produzione della
  commercializzazione, sia all'ingrosso sia al dettaglio, della
  importazione dei prodotti erboristici.
     Per prodotto erboristico si intende generalmente il
  prodotto costituito da piante officinali o da parti di esse,
  singole o da miscelare, trattate in modo da conservarne
  proprietà e principi attivi.
     Le caratteristiche e l'efficacia di alcune piante
  officinali sono conosciute fin dall'antichità e sono state
  oggetto di approfonditi studi che ne hanno evidenziato le
  molteplicità di impiego in campo farmaceutico, cosmetico e
  alimentare.  Le piante officinali costituiscono quindi i
  principali componenti dei prodotti qualificati come
  erboristici.
     L'attuale carenza di disciplina ostacola notevolmente lo
  sviluppo del comparto, mettendo in difficoltà, ormai da
  decenni, gli operatori del settore, sia nella produzione sia
  nella vendita, sia nell'importazione, soprattutto di piante
  esotiche, di prodotti a volte venduti senza problemi in altri
  Paesi dell'Unione europea poiché manca ogni certezza sulla
  qualificazione e quindi sulla disciplina da adottare.
     E' quanto mai necessario un intervento atteso da ormai
  troppo tempo per dare una disciplina organica, chiarendo cosa
  sia il prodotto erboristico; come debba essere presentato;
  quali canali di vendita siano consentiti, in particolare dopo
  l'entrata in vigore della nuova legislazione sul commercio che
  non ha previsto canali specifici per l'erboristeria.
  L'intervento normativo in oggetto si pone a tutto vantaggio
  dell'ordine e della certezza, per evitare che al vuoto
  legislativo si sostituiscano, in questo come in altri campi,
  iniziative pure encomiabili di autoregolamentazione, come, per
  esempio, il protocollo sottoscritto dalla Federazione
  erboristi italiani - FEI - e dall'Associazione consumatrici e
  utenti - ACU - che, se sono di stimolo per l'articolato
  legislativo, sono pur sempre una presa d'atto da parte dei
  cittadini dell'incapacità dei loro rappresentanti di offrire
  norme certe e necessarie.
     Nonostante il vuoto legislativo, in Italia l'erboristeria
  si è comunque molto sviluppata negli ultimi decenni: esistono
  attualmente oltre 3 mila punti vendita, più di 400 aziende
  produttrici, importatrici, distributrici e molte aziende
  agricole impegnate nella coltivazione di erbe officinali, con
  un giro d'affari che supera i 300 miliardi di lire all'anno.
  Tale espansione risulta conseguente ad un'accresciuta
  richiesta da parte dei consumatori, i quali hanno scoperto la
  fitoterapia come medicina complementare ben in ritardo
  comunque rispetto ad altri Paesi quali USA, Canada, Svizzera,
  Inghilterra, Francia.  Il ritardo nello sviluppo di questo
  settore è sicuramente dovuto anche alle carenze e alle
  incertezze create da una legislazione del tutto superata e
  inadeguata alla situazione attuale.  Attualmente l'Italia, dopo
  essere stata nel passato la culla dell'erboristeria grazie
  alla tradizione secolare e al clima che consente la produzione
  spontanea e coltivata di erbe di alta qualità e ricche di
  principi attivi, è divenuta, infatti, una delle più grandi
  importatrici di erbe officinali, aggravando di decine di
  miliardi il saldo negativo della bilancia agroalimentare.
     Il diffondersi delle cure erboristiche negli ultimi
  decenni è dovuto ad una serie di concause di difficile
  individuazione, anche
 
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  se sicuramente non è estranea una crescente diffidenza per
  l'abuso di farmaci di sintesi anche per patologie considerate
  minori, e i limiti di questi evidenziati: una maggiore
  ecologia anche nella cura, così come la necessità di
  riscoprire un rapporto più equilibrato con la natura, sono
  sicuramente tra i motivi di successo dell'erboristeria,
  assieme agli studi dedicati negli ultimi decenni da eminenti
  studiosi, da Belaiche con la sua imponente opera di
  fitoterapia a Valnet, fino agli studi che il centro di
  ricerche dell'OMS sta conducendo con l'intento di studiare i
  principi attivi e l'azione delle piante officinali per ridare
  dignità scientifica a conoscenze empiriche da sempre
  utilizzate nelle varie culture popolari e tradizionali.
     Non si può però tacere il pericolo derivante da
  un'acritica accettazione di tutto ciò che è naturale o
  supposto tale e che vede nel prodotto erboristico una garanzia
  assoluta di salute, attribuendo talvolta all'erboristeria
  proprietà che non ha e non può avere.  Questa tendenza non ha
  reso certo un buon servizio a chi intende occuparsi e
  utilizzare la fitoterapia seriamente e per quel che può
  offrire.  Il vuoto legislativo è tanto più grave in quanto
  sempre più vasta è l'espansione della domanda da parte dei
  consumatori.
     Il legislatore ha il dovere di disciplinare in maniera
  corretta e corrispondente alla realtà del Paese un settore
  così consistente, che fa ormai parte integrante degli usi e
  della cultura di tanta parte della popolazione,
  disciplinandola, regolandola e controllandola con un ruolo e
  uno spazio propri, anche per evitare i conflitti con la
  farmaceutica.
  Il rapporto con la normativa vigente.
     La normativa vigente in materia di erboristeria è ancora
  sostanzialmente dettata dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e
  dall'elenco delle piante officinali contenuto nel regio
  decreto 26 maggio 1932, n. 772, che elenca 54 piante da
  considerare officinali, nonché da due provvedimenti che
  disciplinano la raccolta e la vendita della camomilla e della
  digitale.
     I provvedimenti citati prevedono che chi raccoglie piante
  officinali deve essere in possesso di una specifica
  autorizzazione e che chi le utilizza per effettuare
  preparazioni deve avere un diploma rilasciato da scuole di
  erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia.  La
  durata dei corsi non può essere superiore ad un mese.
     Si tratta, evidentemente, come già evidenziato, di una
  normativa non organica e insufficiente a regolamentare un
  settore che, oggigiorno, conosce una significativa espansione
  per una miriade di motivi: una maggior attenzione alla salute,
  una riscoperta della necessità di vivere "secondo natura", il
  riconoscimento dei rischi e dei problemi legati all'abuso dei
  farmaci per la cura di patologie anche lievi, una maggiore
  sensibilità all'autogestione della salute e, non ultimo, il
  lavoro di erboristi seri e preparati, i quali però, in questi
  decenni, in carenza di una normativa sufficiente e di tutela
  hanno dovuto subire anche la concorrenza sleale di ciarlatani
  e millantatori di tutti i tipi a volte amplificati dall'uso
  disinvolto e ingannevole del mezzo televisivo.
     Dopo oltre un quarantennio di assoluto abbandono normativo
  del settore, una circolare del Ministero della sanità del 1981
  testimonia l'emergere di nuove problematiche dovute alla
  riscoperta dell'erboristeria da parte di vasti strati della
  popolazione italiana, così come avvenuto in quasi tutti i
  paesi occidentali che dall'inizio del secolo avevano pian
  piano abbandonato le loro tradizioni erboristiche.  Tale
  circolare richiama all'applicazione delle norme vigenti,
  sottolineando la necessità di registrazione per la messa in
  vendita dei prodotti a base di piante medicinali.  Ribadendo
  l'esclusiva vendita al farmacista in farmacia, assoggetta
  implicitamente alla normativa sui farmaci tutti i prodotti a
  base di piante tossiche riportate in apposito elenco.  In altro
  allegato sono invece elencate le piante acquisite dalla
  tradizione popolare nell'uso domestico, vendibili al di fuori
  della farmacia.  E' espressamente vietata agli erboristi la
  miscelazione, anche su prescrizione medica, e qualsiasi
  suggerimento ai clienti circa i rimedi a base di erbe.
 
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     Il contenuto della circolare di fatto delegittimava di
  ogni ragione d'essere la figura dell'erborista, ridotta al
  rango di un semplice commerciante, e metteva in discussione il
  concetto stesso di rimedio erboristico.
     Il contenuto della circolare veniva però ben presto messo
  in discussione dalla sentenza n. 712 del 13 maggio 1981 della
  Corte di Cassazione, che affermava che anche erbe di sicuro
  effetto terapeutico potevano essere vendute dagli erboristi,
  purché in confezioni prive di posologia e di indicazioni
  terapeutiche e consentiva all'erborista suggerimenti orali
  circa l'uso e i benefici delle piante.
     Così mentre secondo la citata circolare del Ministero
  della sanità deve considerarsi medicinale anche la droga
  vegetale allo stato sfuso, purché impiegata per raggiungere
  effetti terapeutici, per la Cassazione, il riferimento alle
  caratteristiche intrinseche della droga non è sufficiente, in
  mancanza di requisiti di ordine formale, a classificare un
  prodotto come farmaco.
     Quanto alla possibilità da parte dell'erborista di
  miscelare le erbe e di offrire suggerimenti orali circa il
  loro uso, la giurisprudenza è oscillante a testimonianza
  dell'incertezza nell'interpretazione delle norme e della
  difficoltà di definizione di un settore che non può continuare
  ad essere definito solo al negativo.
     A seguito delle vicende che hanno segnato l'applicazione
  della circolare del 1981, presso il Ministero della sanità è
  stato istituito un gruppo di studio che elaborò un elenco nel
  quale le droghe vegetali venivano divise in 4 classi, la prima
  ad esclusivo uso dei farmacisti, alto potere tossico e
  farmacologico; la seconda di prodotti farmacologicamente
  attivi vendibili anche in erboristeria; la terza di droghe
  prive di pericolosità vendibili in erboristeria; la quarta di
  droghe vendibili da tutti in quanto di tipo alimentare.
     Il lavoro della commissione ministeriale ha consentito al
  legislatore di focalizzare punti principali meritevoli di
  disciplina:
         a)  riqualificazione professionale dell'erborista;
  questione, tuttavia, risolta dall'istituzione del diploma
  universitario in tecniche erboristiche;
         b)  individuazione di competenze specifiche e di un
  ruolo professionale ben definito dell'erborista, derivanti dal
  diploma universitario medesimo;
         c)  controllo dei requisiti delle piante
  vendibili;
         d)  confezionamento ed etichettatura dei prodotti
  in armonia con le direttive comunitarie (a tal proposito giova
  ricordare che il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
  recante recepimento delle direttive della Comunità economica
  europea in materia di specialità medicinali, prevede
  l'autorizzazione alla produzione, all'importazione, alla messa
  in commercio per ogni sostanza presentata come avente
  proprietà curative o profilattiche delle malattie o
  somministrata per ripristinare, correggere, modificare
  funzioni organiche).
     Una serie di decreti-legge adottati a partire dal 1993, ma
  mai convertiti, prevedeva l'obbligo di autorizzazione
  ministeriale per la pubblicità dei prodotti erboristici.
     Il 6 giugno 1995 il Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica ha emanato un decreto
  recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario
  relativamente al corso di diploma universitario in tecniche
  erboristiche, che istituisce presso le facoltà di farmacia e
  agraria un corso di studi triennale a numero chiuso e
  frequenza obbligatoria con 1.500 ore di attività didattica
  complessiva, comprendente insegnamenti dell'area chimica,
  botanica, biochimica, coltivazione e difesa delle piante
  officinali, tecnologie di trasformazione e conservazione,
  analisi delle piante, farmacognosia, uso nella cosmesi e
  nell'alimentazione, economia e organizzazione aziendale,
  legislazione.
     L'istituzione del diploma universitario colma uno dei
  problemi aperti, dando base scientifica solida a chi intende
  intraprendere una professione che, lo si evince proprio dal
  piano di studi previsto, non è certo quella di un semplice
  commerciante.
 
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  I lavori parlamentari.
     Il riordino del comparto erboristico è stato affrontato a
  partire dalla IX legislatura, senza mai arrivare a risultati
  positivi a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e,
  soprattutto, dei contrasti in seno alla Commissione di merito
  derivanti dalle contrapposizioni tra le categorie e dalla
  difficoltà di conciliare concezioni diverse.
     Nella X legislatura erano state presentate 5 proposte di
  legge discusse a partire dal marzo 1991.  Nel gennaio 1992 un
  testo unificato predisposto dal Comitato ristretto è stato
  adottato come testo base ed è stata avviata la procedura per
  il trasferimento dello stesso alla sede legislativa.  Il
  Governo ha dato l'assenso al trasferimento ed è stato espresso
  il parere favorevole da parte dell'XI Commissione lavoro.  La
  fine della legislatura ha poi impedito la conclusione
  dell' iter.
     Nella XI legislatura, delle 5 proposte di legge presentate
  2 riproponevano, con modeste variazioni, il testo elaborato
  nella legislatura precedente, tenendo conto anche dei
  contributi delle audizioni informali.  La Commissione si era
  riproposta, alla luce della esperienza precedente, un
  sollecito lavoro partendo dalle convergenze raggiunte nella X
  legislatura, ma, ancora una volta, lo scioglimento anticipato
  delle Camere ha infranto i sogni di efficienza dei
  parlamentari e le aspettative di tutta una categoria di
  lavoratori e di consumatori.
     Nella XII legislatura sono state presentate 6 proposte di
  legge, alcune delle quali corrispondenti al risultato dei
  precedenti lavori parlamentari, altre di diversa e originale
  concezione, il cui esame è stato avviato il 26 aprile del
  1995.  Ancora una volta era stato formato un Comitato
  ristretto, ancora una volta erano state effettuate numerose
  audizioni informali per ascoltare e valutare le posizioni e
  gli interessi delle varie categorie interessate alla nuova
  legge.  Il Comitato ristretto ha continuato il proprio lavoro
  sul testo unificato che non è mai stato ufficialmente
  presentato alla Commissione.
     Nell'attuale legislatura, all'esame delle Commissioni sono
  state sottoposte 3 proposte di legge, alcune delle quali
  riprendono i testi delle precedenti legislaturee sottolineano
  sostanzialmente la necessità di:
       1) dare maggior ordine al mercato del settore, definendo
  l'area delle piante e dei prodotti derivati vendibili nelle
  erboristerie, riservando alla farmacia le piante e i loro
  derivati tossici, disciplinando la trasformazione, la vendita,
  la promozione della coltivazione e della ricerca nel settore
  delle piante officinali con la previsione di elenchi di piante
  non vendibili ed elenchi di piante vendibili in erboristeria e
  l'istituzione di una commissione con compiti di controllo del
  settore e di aggiornamento periodico degli elenchi;
       2) valorizzare le professionalità e le competenze
  acquisite con il riordino dell'ordinamento degli studi dei
  soggetti che si occupano di erboristeria;
       3) offrire maggiori garanzie e informazioni ai
  consumatori, in armonia con le direttive comunitarie.
     Un altro aspetto comune era la definizione dei soggetti
  addetti e della loro qualificazione professionale, per offrire
  in ogni caso serietà e professionalità alla ricerca di una
  maggiore tutela del consumatore, con la tutela delle
  situazioni e il riconoscimento delle professionalità
  acquisite, per consentire il passaggio non traumatico
  dall'attuale lacunosa normativa ad una più organica e puntuale
  sul piano della preparazione professionale.
  Attività istruttoria.
     Il Comitato ristretto nominato dalla XII Commissione per
  la predisposizione del testo unificato delle proposte di legge
  all'esame della stessa ha deciso di non procedere alle
  audizioni delle categorie interessate, avendo peraltro
  acquisito la documentazione depositata nella XII legislatura.
  E' opportuno, tuttavia, sottolineare il contributo offerto
  dall'Istituto superiore di sanità e dai consulenti
  tecnico-scientifici del Ministero della sanità nella
  determinazione delle tabelle delle piante e delle loro parti
  da allegare alla legge.
 
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     Non secondario è stato inoltre l'apporto delle Commissioni
  competenti nella espressione del parere nonché del Comitato
  per la legislazione.  La Commissione ha, infatti, recepito
  tutte le condizioni indicate nei pareri espressi dal Comitato
  e dalle Commissioni giustizia, attività produttive e bilancio
  sul testo unificato adottato come testo base e modificato
  dagli emendamenti esaminati nel corso dell'esame referente.
  Una volta espressi i pareri, in qualità di relatore, ho
  proposto alla XII Commissione le modifiche conseguenti agli
  stessi ed il testo, così nuovamente modificato, è stato
  trasmesso per la seconda volta alle competenti Commissioni
  che, salvo pochi rilievi, comunque recepiti, hanno espresso
  sostanzialmente un parere favorevole.
  Gli articoli del progetto di legge.
     Il progetto di legge in esame disciplina, come stabilito
  dall'articolo 1, le attività di lavorazione, trasformazione,
  confezionamento e commercializzazione delle piante e dei loro
  derivati per uso erboristico e la produzione dei prodotti
  erboristici.  L'articolo 2 definisce i prodotti erboristici e
  l'uso erboristico degli stessi, delimitando in tal modo
  l'ambito di applicazione del provvedimento: è difatti esclusa
  la possibilità di assoggettare alla nuova disciplina prodotti
  utilizzati a scopo alimentare, cosmetico o terapeutico che,
  conseguentemente, ancorché derivati dalle piante oggetto della
  nuova disciplina sono regolati dalla relativa normativa di
  settore.
     L'articolo 3 reca una delle disposizioni più controverse
  dell'intero provvedimento.  Si stabilisce che le piante, le
  loro parti, i derivati e gli altri prodotti naturali da cui
  ottenere i prodotti erboristici sono classificati in due
  tabelle, denominate A e B, la prima delle quali elenca i
  prodotti che possono essere venduti esclusivamente in farmacia
  mentre la seconda contempla i prodotti che possono essere
  venduti o in farmacia o in erboristeria.  Le tabelle sono
  direttamente allegate alla legge, ma possono essere modificate
  con decreto del Ministro della sanità in base alle indicazioni
  della Commissione tecnico-scientifica istituita dall'articolo
  16.  In tal modo si è voluto evitare, da una parte, che
  l'inerzia dell'Amministrazione centrale bloccasse la concreta
  attuazione della nuova disciplina e, dall'altra, che il
  ricorso alla fonte normativa primaria impedisse il rapido
  aggiornamento delle tabelle in base all'evoluzione delle
  conoscenze.  L'articolo 4 propone interventi per favorire lo
  sviluppo della ricerca fitoterapica, anche al fine di
  stimolare quella farmaceutica, amplificando l'enorme
  contributo che le sostanze vegetali da sempre danno alla
  farmacologia.  Le iniziative di promozione della ricerca
  finalizzata sono disciplinate anche dall'articolo 17.
     Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano la produzione e il
  confezionamento dei prodotti erboristici, soggetti ad
  autorizzazione del Ministero della sanità.  Disposizioni
  particolari sono dettate per le produzioni artigianali e per
  quelle svolte da parte dei soggetti già titolari
  dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali,
  di prodotti alimentari dietetici o di regime, di preparati
  galenici o di materie prime per i farmaci.
     Gli articoli 8 e 9 specificano, a tutela dei consumatori,
  le indicazioni che devono essere fornite nella vendita dei
  prodotti erboristici allo stato sfuso nonché quelle che devono
  essere riportate sulle etichette dei prodotti preconfezionati.
  Queste ultime devono essere trasmesse al Ministero della
  sanità prima dell'immissione in commercio del prodotto stesso
  a fini di controllo, secondo le modalità stabilite
  dall'articolo 10.  L'articolo 11, ferme restando le
  disposizioni recentemente approvate in materia di commercio,
  limita l'attività di vendita dei prodotti erboristici a coloro
  che sono in possesso del diploma universitario in tecniche
  erboristiche o della laurea in farmacia, in chimica e
  tecnologie farmaceutiche o, ancora, del diploma di
  specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali
  e in farmacognosia.  Si intende in tal modo garantire
  adeguatamente la professionalità degli operatori a tutela dei
  consumatori.  In diretta connessione a quanto disposto
  dall'articolo 11, l'articolo 15 detta le norme per la
  riqualificazione
 
                               Pag. 7
 
  professionale di coloro che, alla data di entrata in vigore
  della nuova disciplina, esercitano l'attività di erborista e
  che risultano in possesso di titoli non considerati più
  sufficienti.
     L'articolo 12 rinvia alle disposizioni vigenti in materia
  sanitaria per i controlli igienico sanitari, l'articolo 13
  assoggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità le
  importazioni di prodotti erboristici da Paesi non appartenenti
  all'Unione europea, l'articolo 14 prevede che la pubblicità
  dei prodotti erboristici si svolge secondo le norme stabilite
  dal decreto legislativo n. 111 del 1992.
     Gli articoli 18 e 19 dettano i principi per la definizione
  delle normative regionali di tutela della flora e di
  promozione della cultura erboristica.  L'articolo 21 reca la
  disciplina sanzionatoria, mentre l'articolo 22 dispone
  l'abrogazione espressa delle vigenti disposizioni in materia
  di erboristeria, precedentemente richiamate.
     Raccomando, infine, all'Assemblea una rapida approvazione
  del provvedimento allo scopo di soddisfare le aspettative del
  settore a tutela di una platea di consumatori sempre più
  vasta.
  Tiziana VALPIANA,  relatore.
 
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