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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1452
DDL0094-0003
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
Pag. 8 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE (Il parere si riferisce al testo unificato trasmesso il 3 luglio 1998)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPP ZZRM
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
      per quanto concerne l'efficacia del testo per la
  semplificazione e il riordinamento della legislazione
  vigente:
        poiché all'articolo 13 viene fatto erroneamente
  riferimento al decreto legislativo n. 111 del 1992, è
  necessario chiarire se il riferimento è al decreto legislativo
  27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive
  89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la
  presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, o al
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante
  attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
  alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
        valutato che l'articolo 21 reca l'abrogazione espressa
  di alcuni atti normativi che regolamentano il settore, in
  particolare la legge n. 99 del 1931, il regio decreto n. 1793
  del 1931, il regio decreto n. 772 del 1932, il regio decreto
  n. 675 del 1933, mentre non sono espressamente considerati
  altri atti, quali in particolare la legge n. 1724 del 1940
  (disciplina della raccolta e della vendita di camomilla) e la
  legge n. 1421 del 1942 (disciplina della raccolta e del
  commercio della digitale), che per diversi aspetti
  esplicitamente si riferiscono alla legge n. 99 del 1931,
  appare necessario che le disposizioni contenute in questi
  ultimi siano inserite o, quanto meno, coordinate con il testo
  in esame;
        rilevato che nel testo non appare chiaramente definito
  il rapporto tra la disciplina dei cosmetici e quella dei
  prodotti erboristici il cui uso può essere finalizzato anche a
  fini di cosmesi, si ritiene necessario chiarire tale aspetto
  in considerazione dell'eventuale esigenza di coordinare il
  testo con la normativa che regolamenta il settore, tra l'altro
  molto dettagliata e che trova origine in gran parte in sede
  comunitaria;
        considerato che la definizione delle piante e delle
  loro parti contenuta nell'articolo 2 presuppone che queste
  rientrino nella disciplina recata dal regolamento n.
  2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al
  metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla
  indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
  derrate alimentari), gli articoli 8 e 13 del testo in esame,
  relativi rispettivamente all'etichettatura e alla pubblicità,
  devono essere coordinati con il citato regolamento
  comunitario;
 
                               Pag. 9
 
  e con le seguenti osservazioni:
      per quanto concerne l'efficacia del testo per la
  semplificazione e il riordinamento della legislazione
  vigente:
        al fine di contenere l'ambito di intervento della
  legge, appare opportuno valutare se non sia preferibile,
  anziché allegare le tabelle A e B al testo del provvedimento,
  prevedere che sia attribuito al Ministro della sanità il
  compito della loro redazione.  Qualora la Commissione di merito
  intendesse invece mantenere la soluzione adottata, poiché in
  tal caso le tabelle concorrono a determinare il contenuto
  normativo del provvedimento, è necessario che siano
  specificati i criteri in base ai quali può dispiegarsi
  l'intervento di delegificazione previsto dall'articolo 3,
  comma 1, che attribuisce al Ministro della sanità la facoltà
  di procedere con proprio decreto alla modifica delle suddette
  tabelle;
        inoltre, considerato che le disposizioni contenute
  negli articoli 3 (Tabelle) e 16 (Istituzione della Commissione
  tecnico-scientifica) entrano in vigore con trenta giorni di
  differenza e considerati altresì i compiti consultivi e di
  proposta attribuiti alla commissione tecnico-scientifica, si
  rileva che tale intervallo di trenta giorni potrebbe
  consentire alla commissione stessa di proporre la modifica o,
  addirittura, l'intera sostituzione delle tabelle A e B prima
  ancora dell'entrata in vigore delle altre disposizioni della
  legge;
        l'articolo 14 reca disposizioni transitorie che
  consentono il proseguimento delle attività ivi menzionate a
  coloro che si trovino in determinate condizioni al momento
  dell'entrata in vigore della legge.  Poiché tale entrata in
  vigore è fissata, dall'articolo 22, al novantesimo giorno
  dalla data di pubblicazione, al fine di evitare il rischio che
  si creino situazioni di diritto nuove e più vantaggiose,
  sarebbe opportuno che l'articolo 14 facesse riferimento alla
  data di pubblicazione della legge in  Gazzetta
  Ufficiale;
        considerato che, con l'abrogazione della legge n. 99
  del 1931, cessano di aver vigore le disposizioni che
  regolamentano la coltivazione e la raccolta delle piante
  officinali, risultando conseguentemente non più prevista al
  riguardo alcuna autorizzazione, valuti la Commissione di
  merito se sia necessario chiarire esplicitamente che, ai fini
  delle suddette attività, non è più richiesto alcun
  provvedimento autorizzativo;
     per quanto attiene alla chiarezza e alla proprietà della
  formulazione del testo:
       i riferimenti a piante, loro parti, loro derivati,
  droghe, altri prodotti naturali non sono formulati in maniera
  omogenea nei diversi articoli;
      appare opportuno integrare l'articolo 2 con ulteriori
  definizioni rispettivamente relative ai termini
  "confezionamento" e "preconfezionamento"; all'utilizzazione
  dei termini "commercio al dettaglio" e "commercio al
  pubblico"; alla nozione di "altri prodotti naturali"; ai
  concetti di "produzione" e di "coltivazione";
 
                              Pag. 10
 
       appare opportuno trasferire il contenuto dell'articolo 6
  nell'articolo 5, previa soppressione dell'inciso iniziale del
  comma 1 del medesimo articolo 6;
       i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 3 dovrebbero essere
  collocati in una separata disposizione, in quanto aventi
  contenuto diverso da quello proprio dell'articolo medesimo,
  come esplicitato anche dalla rubrica;
       all'articolo 4, comma 1, lettera  d),  appare non
  adeguata la previsione del concerto tra regione e associazioni
  sindacali di categoria per la promozione di corsi di
  formazione, risultando preferibile prevedere che la promozione
  dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale abbia
  luogo "sentite" le associazioni di categoria;
       all'articolo 5, comma 3, sarebbe opportuno fissare un
  termine entro il quale il procedimento di autorizzazione deve
  completare il suo  iter;
      all'articolo 5, comma 4, è opportuno fare esplicito
  riferimento, anziché all'autorità sanitaria, ai competenti
  organismi territoriali.
 
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