| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
per quanto concerne l'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
poiché all'articolo 13 viene fatto erroneamente
riferimento al decreto legislativo n. 111 del 1992, è
necessario chiarire se il riferimento è al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive
89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, o al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante
attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
valutato che l'articolo 21 reca l'abrogazione espressa
di alcuni atti normativi che regolamentano il settore, in
particolare la legge n. 99 del 1931, il regio decreto n. 1793
del 1931, il regio decreto n. 772 del 1932, il regio decreto
n. 675 del 1933, mentre non sono espressamente considerati
altri atti, quali in particolare la legge n. 1724 del 1940
(disciplina della raccolta e della vendita di camomilla) e la
legge n. 1421 del 1942 (disciplina della raccolta e del
commercio della digitale), che per diversi aspetti
esplicitamente si riferiscono alla legge n. 99 del 1931,
appare necessario che le disposizioni contenute in questi
ultimi siano inserite o, quanto meno, coordinate con il testo
in esame;
rilevato che nel testo non appare chiaramente definito
il rapporto tra la disciplina dei cosmetici e quella dei
prodotti erboristici il cui uso può essere finalizzato anche a
fini di cosmesi, si ritiene necessario chiarire tale aspetto
in considerazione dell'eventuale esigenza di coordinare il
testo con la normativa che regolamenta il settore, tra l'altro
molto dettagliata e che trova origine in gran parte in sede
comunitaria;
considerato che la definizione delle piante e delle
loro parti contenuta nell'articolo 2 presuppone che queste
rientrino nella disciplina recata dal regolamento n.
2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari), gli articoli 8 e 13 del testo in esame,
relativi rispettivamente all'etichettatura e alla pubblicità,
devono essere coordinati con il citato regolamento
comunitario;
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e con le seguenti osservazioni:
per quanto concerne l'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
al fine di contenere l'ambito di intervento della
legge, appare opportuno valutare se non sia preferibile,
anziché allegare le tabelle A e B al testo del provvedimento,
prevedere che sia attribuito al Ministro della sanità il
compito della loro redazione. Qualora la Commissione di merito
intendesse invece mantenere la soluzione adottata, poiché in
tal caso le tabelle concorrono a determinare il contenuto
normativo del provvedimento, è necessario che siano
specificati i criteri in base ai quali può dispiegarsi
l'intervento di delegificazione previsto dall'articolo 3,
comma 1, che attribuisce al Ministro della sanità la facoltà
di procedere con proprio decreto alla modifica delle suddette
tabelle;
inoltre, considerato che le disposizioni contenute
negli articoli 3 (Tabelle) e 16 (Istituzione della Commissione
tecnico-scientifica) entrano in vigore con trenta giorni di
differenza e considerati altresì i compiti consultivi e di
proposta attribuiti alla commissione tecnico-scientifica, si
rileva che tale intervallo di trenta giorni potrebbe
consentire alla commissione stessa di proporre la modifica o,
addirittura, l'intera sostituzione delle tabelle A e B prima
ancora dell'entrata in vigore delle altre disposizioni della
legge;
l'articolo 14 reca disposizioni transitorie che
consentono il proseguimento delle attività ivi menzionate a
coloro che si trovino in determinate condizioni al momento
dell'entrata in vigore della legge. Poiché tale entrata in
vigore è fissata, dall'articolo 22, al novantesimo giorno
dalla data di pubblicazione, al fine di evitare il rischio che
si creino situazioni di diritto nuove e più vantaggiose,
sarebbe opportuno che l'articolo 14 facesse riferimento alla
data di pubblicazione della legge in Gazzetta
Ufficiale;
considerato che, con l'abrogazione della legge n. 99
del 1931, cessano di aver vigore le disposizioni che
regolamentano la coltivazione e la raccolta delle piante
officinali, risultando conseguentemente non più prevista al
riguardo alcuna autorizzazione, valuti la Commissione di
merito se sia necessario chiarire esplicitamente che, ai fini
delle suddette attività, non è più richiesto alcun
provvedimento autorizzativo;
per quanto attiene alla chiarezza e alla proprietà della
formulazione del testo:
i riferimenti a piante, loro parti, loro derivati,
droghe, altri prodotti naturali non sono formulati in maniera
omogenea nei diversi articoli;
appare opportuno integrare l'articolo 2 con ulteriori
definizioni rispettivamente relative ai termini
"confezionamento" e "preconfezionamento"; all'utilizzazione
dei termini "commercio al dettaglio" e "commercio al
pubblico"; alla nozione di "altri prodotti naturali"; ai
concetti di "produzione" e di "coltivazione";
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appare opportuno trasferire il contenuto dell'articolo 6
nell'articolo 5, previa soppressione dell'inciso iniziale del
comma 1 del medesimo articolo 6;
i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 3 dovrebbero essere
collocati in una separata disposizione, in quanto aventi
contenuto diverso da quello proprio dell'articolo medesimo,
come esplicitato anche dalla rubrica;
all'articolo 4, comma 1, lettera d), appare non
adeguata la previsione del concerto tra regione e associazioni
sindacali di categoria per la promozione di corsi di
formazione, risultando preferibile prevedere che la promozione
dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale abbia
luogo "sentite" le associazioni di categoria;
all'articolo 5, comma 3, sarebbe opportuno fissare un
termine entro il quale il procedimento di autorizzazione deve
completare il suo iter;
all'articolo 5, comma 4, è opportuno fare esplicito
riferimento, anziché all'autorità sanitaria, ai competenti
organismi territoriali.
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