| Considerata l'esigenza di determinare univocamente la
disciplina sanzionatoria, in maniera proporzionata al tipo di
illecito,
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esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
il comma 3 dell'articolo 21 sia sostituito dal seguente:
"3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio dei
prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei
diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge,
è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50
milioni".
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