| PARERE FAVOREVOLE*
con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, i compiti affidati alle regioni ed
attualmente configurati come obbligatori siano invece previsti
come facoltativi. In alternativa, nel caso di cui si intenda
mantenere l'obbligatorietà degli stessi, l'articolo dovrà
essere modificato introducendo la quantificazione del relativo
onere a carico delle regioni e l'indicazione dell'idonea
copertura finanziaria;
all'articolo 14, il comma 3 sia modificato introducendo
la quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle sue
disposizioni e l'indicazione dell'idonea copertura
finanziaria;
all'articolo 15, il comma 1 sia modificato introducendo
la quantificazione dell'onere finanziario derivante
dall'istituzione della Commissione e l'indicazione dell'idonea
copertura finanziaria. In alternativa, l'articolo dovrebbe
essere modificato precisando che dall'istituzione della
Commissione e dal suo funzionamento non dovranno derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
all'articolo 16, il comma 1 sia modificato introducendo
la quantificazione degli oneri relativi al finanziamento dei
programmi di ricerca ivi previsti e l'indicazione dell'idonea
copertura finanziaria, ovvero, in alternativa, la precisazione
che tale finanziamento avviene a carico delle risorse già
stanziate per i programmi di ricerca finalizzati del Consiglio
nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e
del Ministero delle politiche agricole;
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all'articolo 18, i compiti affidati alle regioni ed
attualmente configurati come obbligatori siano invece previsti
come facoltativi. In alternativa, nel caso di cui si intenda
mantenere l'obbligatorietà degli stessi, l'articolo dovrà
essere modificato introducendo la quantificazione del relativo
onere a carico delle regioni e l'indicazione dell'idonea
copertura finanziaria;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare il comma 1 dell'articolo 20 individuando
esplicitamente i soggetti competenti, rispettivamente, a
comminare le sanzioni ivi previste ed a ricevere i relativi
pagamenti, allo scopo di evitare che possa di fatto
verificarsi l'inapplicabilità delle sanzioni stesse e,
conseguentemente, un mancato introito per il bilancio dello
Stato.
* Parere espresso il 16 luglio 1998.
Ritenendo manifesti gli effetti finanziari di maggiore
onere per il bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni
degli articoli 15 e 16 del nuovo testo del provvedimento e
ritenendo pertanto indispensabile ribadire le condizioni già
apposte nel precedente parere del 16 luglio 1998, la V
Commissione esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 15, il comma 3 sia modificato introducendo
la quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle sue
disposizioni e l'indicazione dell'idonea copertura
finanziaria;
all'articolo 16, il comma 1 sia modificato introducendo
la quantificazione dell'onere finanziario derivante
dall'istituzione della Commissione e l'indicazione dell'idonea
copertura finanziaria. In alternativa, l'articolo dovrebbe
essere modificato precisando che dall'istituzione della
Commissione e dal suo funzionamento non dovranno derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare il comma 1 dell'articolo 21 individuando
esplicitamente i soggetti competenti, rispettivamente, a
comminare le sanzioni ivi previste ed a ricevere i relativi
pagamenti, allo scopo di evitare che possa di fatto
verificarsi l'inapplicabilità delle sanzioni stesse e,
conseguentemente, un mancato introito per il bilancio dello
Stato.
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