Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1455
DDL0094-0006
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPP ZZRM
                      PARERE FAVOREVOLE*
  con le seguenti condizioni:
      all'articolo 4, i compiti affidati alle regioni ed
  attualmente configurati come obbligatori siano invece previsti
  come facoltativi.  In alternativa, nel caso di cui si intenda
  mantenere l'obbligatorietà degli stessi, l'articolo dovrà
  essere modificato introducendo la quantificazione del relativo
  onere a carico delle regioni e l'indicazione dell'idonea
  copertura finanziaria;
      all'articolo 14, il comma 3 sia modificato introducendo
  la quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle sue
  disposizioni e l'indicazione dell'idonea copertura
  finanziaria;
      all'articolo 15, il comma 1 sia modificato introducendo
  la quantificazione dell'onere finanziario derivante
  dall'istituzione della Commissione e l'indicazione dell'idonea
  copertura finanziaria.  In alternativa, l'articolo dovrebbe
  essere modificato precisando che dall'istituzione della
  Commissione e dal suo funzionamento non dovranno derivare
  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
      all'articolo 16, il comma 1 sia modificato introducendo
  la quantificazione degli oneri relativi al finanziamento dei
  programmi di ricerca ivi previsti e l'indicazione dell'idonea
  copertura finanziaria, ovvero, in alternativa, la precisazione
  che tale finanziamento avviene a carico delle risorse già
  stanziate per i programmi di ricerca finalizzati del Consiglio
  nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e
  del Ministero delle politiche agricole;
 
                              Pag. 12
 
      all'articolo 18, i compiti affidati alle regioni ed
  attualmente configurati come obbligatori siano invece previsti
  come facoltativi.  In alternativa, nel caso di cui si intenda
  mantenere l'obbligatorietà degli stessi, l'articolo dovrà
  essere modificato introducendo la quantificazione del relativo
  onere a carico delle regioni e l'indicazione dell'idonea
  copertura finanziaria;
  e con la seguente osservazione:
      valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare il comma 1 dell'articolo 20 individuando
  esplicitamente i soggetti competenti, rispettivamente, a
  comminare le sanzioni ivi previste ed a ricevere i relativi
  pagamenti, allo scopo di evitare che possa di fatto
  verificarsi l'inapplicabilità delle sanzioni stesse e,
  conseguentemente, un mancato introito per il bilancio dello
  Stato.
      * Parere espresso il 16 luglio 1998.
      Ritenendo manifesti gli effetti finanziari di maggiore
  onere per il bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni
  degli articoli 15 e 16 del nuovo testo del provvedimento e
  ritenendo pertanto indispensabile ribadire le condizioni già
  apposte nel precedente parere del 16 luglio 1998, la V
  Commissione esprime:
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
      all'articolo 15, il comma 3 sia modificato introducendo
  la quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle sue
  disposizioni e l'indicazione dell'idonea copertura
  finanziaria;
      all'articolo 16, il comma 1 sia modificato introducendo
  la quantificazione dell'onere finanziario derivante
  dall'istituzione della Commissione e l'indicazione dell'idonea
  copertura finanziaria.  In alternativa, l'articolo dovrebbe
  essere modificato precisando che dall'istituzione della
  Commissione e dal suo funzionamento non dovranno derivare
  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
  e con la seguente osservazione:
      valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare il comma 1 dell'articolo 21 individuando
  esplicitamente i soggetti competenti, rispettivamente, a
  comminare le sanzioni ivi previste ed a ricevere i relativi
  pagamenti, allo scopo di evitare che possa di fatto
  verificarsi l'inapplicabilità delle sanzioni stesse e,
  conseguentemente, un mancato introito per il bilancio dello
  Stato.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0006 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0011 RIGINIZ=013 PAGFIN=0012 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0006 TIPDOCL DOCTIT0006 NDOC0006



Ritorna al menu della banca dati