| Preso atto delle modifiche introdotte dal nuovo testo
unificato rispetto alla precedente versione;
rilevato che le disposizioni contenute nel nuovo testo
unificato appaiono coerenti con la normativa comunitaria;
considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 3,
comma 3, potrebbe comportare un'eccessiva estensione dei
vincoli di vendita al pubblico dei prodotti;
rilevato inoltre che all'articolo 5 non risulta chiara la
distinzione fra coltivazione ed operazioni connesse con la
commercializzazione effettuata dagli imprenditori agricoli e
attività di elaborazione e trasformazione effettuata dagli
erboristi;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si invita la Commissione di merito a valutare
l'opportunità di modificare il contenuto del comma 3
dell'articolo 3 che, nella formulazione attuale, potrebbe
rappresentare una restrizione alla libera commercializzazione
dei prodotti non di esclusivo uso farmaceutico o
erboristico;
si invita la Commissione di merito a chiarire
all'articolo 5 la distinzione fra attività di coltivazione e
attività erboristica di trasformazione e elaborazione dei
relativi prodotti, al fine di non porre vincoli alla libera
esplicazione dell'attività agricola in materia, che va invece
sviluppata al fine di consentire l'incremento dell'attività
erboristica.
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