| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per prodotti erboristici, i prodotti privi di
potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di
piante, delle loro parti e dei loro derivati nonché i prodotti
assimilabili anche miscelati con prodotti di libera vendita,
non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, e
tali da poter essere definiti naturali;
b) per parti di piante, le sezioni definite
secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;
c) per droga, la porzione di pianta cui si
riconosce la primarietà di apporto in principio attivo
peculiare;
d) per uso erboristico, l'utilizzo non alimentare
né cosmetico o terapeutico dei prodotti di cui alle lettere
a), b) e c) per finalità volte a stimolare le
naturali difese e a coadiuvare le funzioni fisiologiche
dell'organismo umano e animale.
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2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante
geneticamente modificate.
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