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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1464
DDL0094-0015
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Regolamentazione del settore erboristico.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Sviluppo della coltivazione
                  delle piante officinali).
     1.  Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione
  della produzione nazionale di piante officinali, le regioni
  possono promuovere:
         a)  la costituzione, anche nell'ambito e con la
  partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici
  e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle
  coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che
  utilizzano metodi di coltura esenti dall'utilizzazione di
  prodotti chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
  1995, n. 220, e sulla lavorazione delle
 
                              Pag. 17
 
  piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie
  relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di
  altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla
  valorizzazione ed alla difesa della biodiversità, alla
  sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle
  medesime piante;
         b)  iniziative volte ad incentivare la coltivazione
  delle piante officinali di qualunque natura adeguando gli
  interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per
  quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni
  stesse.  Le iniziative di cui alla presente lettera sono
  assunte d'intesa con il Ministro per le politiche agricole.
  Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni
  disciplinano la concessione di contributi a favore di
  imprenditori agricoli singoli o associati per:
         1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la
  coltivazione delle piante officinali di qualunque natura,
  nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la
  promozione commerciale dei prodotti;
         2) la realizzazione e la gestione di centri per la
  raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante
  officinali di qualunque natura e delle loro parti.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=023 PAGFIN=0017 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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