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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1465
DDL0094-0016
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Regolamentazione del settore erboristico.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                      (Autorizzazioni).
     1.  Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e
  gli altri prodotti naturali inclusi nella tabella A di cui
  all'articolo 3, comma 2, sono assoggettati alla disciplina
  prevista dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
  successive modificazioni, per le specialità medicinali ed i
  galenici a denominazione comune.
     2.  La trasformazione e la lavorazione delle piante, delle
  loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri
  prodotti naturali, inclusi nella tabella B, di cui
  all'articolo 3, comma 3, ai fini della produzione di prodotti
  erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione
  del Ministero della sanità.
 
                              Pag. 18
 
     3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata, entro
  sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa
  richiesta, previa verifica della sussistenza delle condizioni
  igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal
  regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
  e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
  delle bevande, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e della presenza di un
  responsabile del controllo di qualità che può prestare la
  propria attività anche con un rapporto di tipo professionale.
  Il responsabile del controllo di qualità certifica la
  regolarità di ciascuna delle fasi del processo produttivo,
  secondo la normativa vigente.  Il responsabile del controllo di
  qualità deve essere in possesso del diploma di laurea in
  farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero del
  diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante
  officinali o del diploma universitario in tecniche
  erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995.
     4.  Le modificazioni dei dati di cui al comma 3 sono
  comunicate al Ministero della sanità.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=024 PAGFIN=0018 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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