| (Autorizzazioni).
1. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e
gli altri prodotti naturali inclusi nella tabella A di cui
all'articolo 3, comma 2, sono assoggettati alla disciplina
prevista dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive modificazioni, per le specialità medicinali ed i
galenici a denominazione comune.
2. La trasformazione e la lavorazione delle piante, delle
loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri
prodotti naturali, inclusi nella tabella B, di cui
all'articolo 3, comma 3, ai fini della produzione di prodotti
erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione
del Ministero della sanità.
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3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa
richiesta, previa verifica della sussistenza delle condizioni
igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal
regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e della presenza di un
responsabile del controllo di qualità che può prestare la
propria attività anche con un rapporto di tipo professionale.
Il responsabile del controllo di qualità certifica la
regolarità di ciascuna delle fasi del processo produttivo,
secondo la normativa vigente. Il responsabile del controllo di
qualità deve essere in possesso del diploma di laurea in
farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero del
diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante
officinali o del diploma universitario in tecniche
erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995.
4. Le modificazioni dei dati di cui al comma 3 sono
comunicate al Ministero della sanità.
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