| (Produzione artigianale).
1. Per le finalità di cui al presente articolo, per
produzione artigianale si intende la trasformazione e la
lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati,
delle droghe e degli altri prodotti naturali, inclusi nella
tabella B, di cui all'articolo 3, comma 3, per la produzione
di prodotti erboristici preconfezionati ed etichettati o
accompagnati da altra documentazione illustrativa, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, in laboratori annessi ai locali nei
quali si effettua la vendita al pubblico dei prodotti
stessi.
2. L'esercizio delle attività di produzione artigianale
indicate dal comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata
dall'organo regionale competente secondo il
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rispettivo ordinamento, previa verifica della sussistenza
delle condizioni igienicosanitarie e dei requisiti tecnici di
cui all'articolo 5, comma 3.
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