Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1467
DDL0094-0018
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Regolamentazione del settore erboristico.
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                  (Procedura semplificata).
     1.  I titolari dell'autorizzazione alla produzione di
  specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29
  maggio 1991, n. 178, o dell'autorizzazione alla produzione dei
  prodotti alimentari dietetici o di regime indicati
  dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 111, o di preparati galenici, nonché di materie prime
  per i farmaci, che intendono produrre prodotti erboristici, ai
  sensi dell'articolo 5, comma 2, sono tenuti a darne
  comunicazione al Ministero della sanità, non oltre il
  sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio
  dell'attività.
     2.  Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:
         a)  il nome e il cognome o la ragione sociale e
  l'indirizzo, la sede legale del titolare
  dell'autorizzazione;
         b)  lo stabilimento di produzione;
         c)  la descrizione dei locali e delle
  attrezzature;
         d)  la qualifica del responsabile del controllo di
  qualità e la relativa dichiarazione di accettazione
  dell'incarico.
     2.  Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono
  comunicate al Ministero della sanità.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=005 PAGFIN=0019 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



Ritorna al menu della banca dati