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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1468
DDL0094-0019
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Regolamentazione del settore erboristico.
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Vendita dei prodotti erboristici).
     1.  I prodotti erboristici, anche se miscelati con prodotti
  di libera vendita, possono essere venduti sia come prodotti
  preconfezionati sia allo stato sfuso.  I prodotti erboristici,
  anche miscelati con sostanze di libera vendita, possono essere
  liberamente composti e preparati in maniera estemporanea
 
                              Pag. 20
 
  dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante,
  alle loro parti, ai loro derivati, alle droghe e agli altri
  prodotti naturali inclusi nella tabella B, di cui all'articolo
  3, comma 3.
     2.  Le piante, le loro parti, i loro derivati e le droghe
  venduti allo stato sfuso sono ceduti al pubblico in confezioni
  che riportino il nome della pianta o delle piante miscelate,
  la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed
  eventuali avvertenze.  I prodotti di cui al presente comma sono
  esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori
  recanti in lingua italiana e con caratteri indelebili e
  leggibili, le seguenti indicazioni:
         a)  la denominazione comune ed il nome botanico
  della pianta secondo la denominazione botanica internazionale,
  seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
         b)  la natura spontanea o coltivata della pianta,
  il metodo ed il luogo di coltivazione;
         c)  la data di raccolta e di confezionamento;
         d)  il numero di lotto;
         e)  il metodo di preparazione e l'eventuale
  trattamento con fitofarmaci al fine di consentirne la
  conservazione;
         f)  le modalità di conservazione, qualora sia
  necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione
  della natura del prodotto;
         g)  la data di scadenza;
         h)  l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base
  alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti
  pericolosi;
         i)  il nome e il cognome o la ragione sociale e
  l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del
  responsabile della commercializzazione del prodotto;
         l)  il prezzo per unità di vendita, che può essere
  altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;
 
                              Pag. 21
 
         m)  la percentuale, quando conosciuta, del
  principio attivo che caratterizza la pianta.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=030 PAGFIN=0021 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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