| (Etichettatura).
1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulle
confezioni o sulle etichette in lingua italiana, con caratteri
indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo
3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte
dei bambini, l) ed m) del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, la dizione "prodotto erboristico" e le
indicazioni relative alla denominazione comune, al nome
botanico della pianta secondo la dizione botanica
internazionale, seguito dall'indicazione della parte di pianta
contenuta, e alle proprietà specifiche del prodotto, nonché
alle precauzioni d'uso, se necessario. La denominazione comune
e la dizione "prodotto erboristico" sulle confezioni dei
prodotti erboristici preconfezionati sono riportati anche in
carattere braille.
2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo
3, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 109 del 1992, sono riportate in ordine decrescente di
quantità presente riferita al peso ed al volume, specificando,
quando conosciuta, la titolazione dei principali principi
attivi significativi riconosciuti da una delle farmacopee
ufficiali di uno degli Stati membri dell'Unione europea,
nonché, in caso di estratti, il tipo di estratto ed i valori
di concentrazione percentuale dello stesso presenti nel
prodotto. Le indicazioni di cui al presente comma valgono
altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti
erboristici derivanti da miscele.
3. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche dei
prodotti ed alle precauzioni d'uso, se necessarie, possono
essere ulteriormente riportate anche su altra documentazione
illustrativa fornita in accompagnamento ai prodotti
medesimi.
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4. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere
identificati anche da nomi di fantasia.
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