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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1475
DDL0094-0026
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Regolamentazione del settore erboristico.
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Disposizioni transitorie).
     1.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di
  lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati,
  delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della
  produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono
  proseguire le medesime attività per un periodo non superiore a
  trentasei mesi, a condizione che entro sei mesi dalla medesima
  data presentino al Ministero della sanità la richiesta di
  autorizzazione prevista dall'articolo 5, comma 2.
     2.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, esercitano anche in base ad un rapporto di
  lavoro
 
                              Pag. 24
 
  dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 o le
  attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei
  loro derivati e delle droghe propedeutiche alla ulteriore
  lavorazione delle stesse o per la cessione ai soggetti
  autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso
  del diploma di erborista previsto dall'articolo 6 della legge
  6 gennaio 1931, n. 99, possono continuare a svolgere le
  medesime attività, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4
  del presente articolo.
     3.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, senza essere in possesso del diploma di
  erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n.
  99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro
  dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 o le
  attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei
  loro derivati e delle droghe propedeutiche alla ulteriore
  lavorazione delle stesse o per la cessione ai soggetti
  autorizzati alla vendita al dettaglio, possono continuare a
  svolgere le medesime attività a condizione che entro tre anni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge superino
  un apposito esame di idoneità, da svolgere al termine di un
  corso di aggiornamento, disciplinato con decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
  concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sei
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi
  di aggiornamento si fa fronte mediante i contributi versati
  dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica di cui al presente comma, senza oneri per il
  bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27
  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni.
     4.  I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui
  all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non
  esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono
  ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3.
 
                              Pag. 25
 
     5.  I prodotti erboristici preconfezionati in commercio
  alla data di entrata in vigore della presente legge possono
  essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a
  decorrere dalla medesima data.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=021 PAGFIN=0025 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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