| (Commissione tecnico-scientifica).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministro della sanità, con
proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per
le politiche agricole e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nomina una Commissione tecnico-scientifica
presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e
composta da nove componenti esperti in erboristeria,
farmacologia, tossicologia e botanica farmaceutica, di cui
cinque designati dai Ministri della sanità, per le politiche
agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e
quattro designati dalle associazioni degli erboristi, dei
produttori e dalla federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri. I componenti della
Commissione durano in carica due anni. L'istituzione ed il
funzionamento della Commissione non comporta oneri per il
bilancio dello Stato.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni
consultive e di proposta nei confronti del Ministro della
sanità, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.
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