| (Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2,
3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire tre milioni a lire dodici milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque
confezioni, detenga per vendere o venda prodotti erboristici
non conformi a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e
cinquecentomila a lire nove milioni. Alla stessa sanzione è
soggetto chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 10.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio
dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei
diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge,
è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni.
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