| (Abrogazioni).
1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regio decreto 19
novembre 1931, n. 1793, il regio decreto 26 maggio 1932, n.
772, il regio decreto 30 marzo 1933, n. 675, la legge 9
ottobre 1942, n. 1421 e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30
ottobre 1940, n. 1724, sono abrogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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