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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1485
DDL0094-0036
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 94, d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                          (Tabelle).
     1.  Le piante officinali, loro derivati comunque denominati
  e gli altri prodotti naturali assimilabili sono distinti, ai
  fini dell'applicazione della presente legge, in due tabelle
  denominate A e B.
     2.  Le tabelle A e B sono stabilite con decreto del
  Ministro della sanità, su proposta della Commissione unica del
  farmaco, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
     3.  Le tabelle A e B sono aggiornate almeno una volta
  l'anno con decreto del Ministro della sanità con la procedura
  di cui al comma 2 del presente articolo, anche sulla base di
  indicazioni e suggerimenti formulati da esperti o dalle
  associazioni di categoria più rappresentative sul piano
  nazionale.
     4.  La tabella A elenca le piante, loro parti e derivati di
  utilizzazione farmacologica e terapeutica, la cui vendita al
  pubblico è riservata alla farmacia.
     5.  La tabella B elenca le piante, loro parti e derivati e
  gli altri prodotti naturali assimilabili di cui al comma 2
  dell'articolo 1.
     6.  I derivati dei prodotti erboristici di cui alla tabella
  B non possono avere una concentrazione del fitocomplesso o di
  ogni singolo principio attivo, calcolato sul prodotto finito,
  superiore di tre volte a quello della materia prima di
  partenza.  Le metodiche analitiche di controllo si basano sulle
  farmacopee della Unione europea.
     7.  Concentrazioni superiori a tre volte trasferiscono il
  derivato dalla tabella B alla tabella A di cui al comma 4 del
  presente articolo.
     8.  Il prodotto erboristico di cui alla tabella B, può
  essere preparato in maniera estemporanea limitatamente alla
  miscelazione delle piante in taglio tisana per infusione,
  decozione ed altri usi e venduto in confezioni di peso netto
  non superiore a 100 grammi.
     9.  Il prodotto erboristico di cui alla tabella B,
  preconfezionato dalle aziende produttrici, non può essere
  venduto al pubblico in confezioni che superino i seguenti
  parametri in peso netto:
         a)  erbe singole o miscelate per infusione o altri
  usi: 100 grammi;
         b)  preparati solidi (capsule, compresse,
  tavolette, polveri, eccetera) sia singoli che miscelati, in
  qualunque forma confezionati: 50 grammi;
 
                              Pag. 50
 
         c)  preparati fluidi (tinture, tinture madri, gemmo
  derivati, eccetera) sia singoli che miscelati in qualsiasi
  forma confezionati: 100 milligrammi;
         d)  preparati fluidi (succhi di piante, sciroppi,
  eccetera) sia singoli che miscelati in qualsiasi forma
  confezionati: 250 milligrammi.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0035 COMM= PD PAGINIZ=0049 RIGINIZ=029 PAGFIN=0050 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0035 NDOC0035



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