| (Tabelle).
1. Le piante officinali, loro derivati comunque denominati
e gli altri prodotti naturali assimilabili sono distinti, ai
fini dell'applicazione della presente legge, in due tabelle
denominate A e B.
2. Le tabelle A e B sono stabilite con decreto del
Ministro della sanità, su proposta della Commissione unica del
farmaco, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Le tabelle A e B sono aggiornate almeno una volta
l'anno con decreto del Ministro della sanità con la procedura
di cui al comma 2 del presente articolo, anche sulla base di
indicazioni e suggerimenti formulati da esperti o dalle
associazioni di categoria più rappresentative sul piano
nazionale.
4. La tabella A elenca le piante, loro parti e derivati di
utilizzazione farmacologica e terapeutica, la cui vendita al
pubblico è riservata alla farmacia.
5. La tabella B elenca le piante, loro parti e derivati e
gli altri prodotti naturali assimilabili di cui al comma 2
dell'articolo 1.
6. I derivati dei prodotti erboristici di cui alla tabella
B non possono avere una concentrazione del fitocomplesso o di
ogni singolo principio attivo, calcolato sul prodotto finito,
superiore di tre volte a quello della materia prima di
partenza. Le metodiche analitiche di controllo si basano sulle
farmacopee della Unione europea.
7. Concentrazioni superiori a tre volte trasferiscono il
derivato dalla tabella B alla tabella A di cui al comma 4 del
presente articolo.
8. Il prodotto erboristico di cui alla tabella B, può
essere preparato in maniera estemporanea limitatamente alla
miscelazione delle piante in taglio tisana per infusione,
decozione ed altri usi e venduto in confezioni di peso netto
non superiore a 100 grammi.
9. Il prodotto erboristico di cui alla tabella B,
preconfezionato dalle aziende produttrici, non può essere
venduto al pubblico in confezioni che superino i seguenti
parametri in peso netto:
a) erbe singole o miscelate per infusione o altri
usi: 100 grammi;
b) preparati solidi (capsule, compresse,
tavolette, polveri, eccetera) sia singoli che miscelati, in
qualunque forma confezionati: 50 grammi;
Pag. 50
c) preparati fluidi (tinture, tinture madri, gemmo
derivati, eccetera) sia singoli che miscelati in qualsiasi
forma confezionati: 100 milligrammi;
d) preparati fluidi (succhi di piante, sciroppi,
eccetera) sia singoli che miscelati in qualsiasi forma
confezionati: 250 milligrammi.
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