| (Definizioni).
1. Per coltura erboristica si intende la pratica agraria
di semina, coltivazione e raccolta esercitata su terreni
riconosciuti idonei e accatastati con procedura definita dal
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, il
cui controllo è demandato agli organi competenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per raccolta erboristica spontanea si intende
l'attività svolta dall'erborista in possesso dei titoli di cui
all'articolo 15 o da terzi sotto la sua diretta
responsabilità.
3. L'alienazione del bottino erboristico derivante da
raccolta spontanea può essere esercitata soltanto
dall'erborista diplomato, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge.
4. Per deposito erboristico si intende il magazzino nel
quale il coltivatore autorizzato o il raccoglitore di cui al
comma 2, conservano le piante officinali raccolte e sottoposte
a prima lavorazione.
5. Per prima lavorazione o fitopreparazione ammessa
nell'ambito del deposito erboristico, si intendono le
operazioni di cernita, pulizia, selezione, separazione di
sezioni anatomiche, essiccazione e imballaggio in confezioni
che, integre ed etichettate, sono concedibili ai soli
trasformatori professionali o ai dettaglianti, legittimati a
vendere al consumatore finale.
6. Per laboratorio erboristico si intende l'impresa di
trasformazione delle piante officinali abilitata
all'ottenimento di prodotti, preparazioni e specialità
erboristi-che. La costruzione dei laboratori erboristici è
sottoposta ai vincoli fissati dalle disposizioni vigenti in
materia di produzione, di alimenti e bevande, eventualmente
integrate da disposizioni specifiche che l'autorità sanitaria
ritenga necessario adottare.
7. Per erboristeria si intende l'attività commerciale al
dettaglio, gestita direttamente da un erborista in possesso
dei titoli di cui all'articolo 15 o da un laureato in farmacia
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
In erboristeria sono commercializzabili i prodotti che
figurano nella tabella B di cui al comma 5 dell'articolo 2,
che di tale attività commerciale costituisce la tabella
merceologica.
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