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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1487
DDL0094-0038
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 94, d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                        (Definizioni).
     1.  Per coltura erboristica si intende la pratica agraria
  di semina, coltivazione e raccolta esercitata su terreni
  riconosciuti idonei e accatastati con procedura definita dal
  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, il
  cui controllo è demandato agli organi competenti delle regioni
  e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
     2.  Per raccolta erboristica spontanea si intende
  l'attività svolta dall'erborista in possesso dei titoli di cui
  all'articolo 15 o da terzi sotto la sua diretta
  responsabilità.
     3.  L'alienazione del bottino erboristico derivante da
  raccolta spontanea può essere esercitata soltanto
  dall'erborista diplomato, nel rispetto delle disposizioni
  della presente legge.
     4.  Per deposito erboristico si intende il magazzino nel
  quale il coltivatore autorizzato o il raccoglitore di cui al
  comma 2, conservano le piante officinali raccolte e sottoposte
  a prima lavorazione.
     5.  Per prima lavorazione o fitopreparazione ammessa
  nell'ambito del deposito erboristico, si intendono le
  operazioni di cernita, pulizia, selezione, separazione di
  sezioni anatomiche, essiccazione e imballaggio in confezioni
  che, integre ed etichettate, sono concedibili ai soli
  trasformatori professionali o ai dettaglianti, legittimati a
  vendere al consumatore finale.
     6.  Per laboratorio erboristico si intende l'impresa di
  trasformazione delle piante officinali abilitata
  all'ottenimento di prodotti, preparazioni e specialità
  erboristi-che.  La costruzione dei laboratori erboristici è
  sottoposta ai vincoli fissati dalle disposizioni vigenti in
  materia di produzione, di alimenti e bevande, eventualmente
  integrate da disposizioni specifiche che l'autorità sanitaria
  ritenga necessario adottare.
     7.  Per erboristeria si intende l'attività commerciale al
  dettaglio, gestita direttamente da un erborista in possesso
  dei titoli di cui all'articolo 15 o da un laureato in farmacia
  in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
  In erboristeria sono commercializzabili i prodotti che
  figurano nella tabella B di cui al comma 5 dell'articolo 2,
  che di tale attività commerciale costituisce la tabella
  merceologica.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0035 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=020 PAGFIN=0050 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=50 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0035 NDOC0035



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