| (Autorizzazione alla produzione
e al confezionamento).
1. L'impiego, la trasformazione, la lavorazione e
l'importazione delle piante, altri prodotti naturali, loro
parti e derivati di cui alla tabella B, ai fini della
produzione e della successiva immissione in commercio di
prodotti erboristici preconfezionati, sono riservati a
laboratori appositamente autorizzati dal Ministero della
sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa
verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie
e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327 e successive
modificazioni, e della disponibilità di un idoneo laboratorio
per il controllo dei prodotti.
3. L'accertamento delle condizioni dei requisiti di cui al
comma 2 è effettuato dal Ministero della sanità con la
collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di
sanità.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa o revocata
quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito il
rilascio.
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei
prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, di nuova attivazione,
autorizzati ai sensi della presente legge, devono avvalersi di
un laureato in biologia, in chimica, in farmacia, in chimica e
tecnologia farmaceutica, in medicina, in agraria, in scienza e
tecnologia alimentare, ciascuno iscritto al rispettivo albo
professionale, quale responsabile del controllo di qualità e
di tutte le fasi del processo produttivo.
6. La produzione ed il confezionamento di prodotti
erboristici a base di piante, altri prodotti naturali e
derivati di cui alla tabella B, anche miscelati con altri
prodotti naturali di libera vendita, devono essere effettuati
in stabilimenti con locali e attrezzature igienicamente idonee
allo scopo e sotto la responsabilità
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di un direttore tecnico laureato come stabilito dal comma
5.
7. Il direttore tecnico è responsabile della corretta
esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento
dei prodotti e delle condizioni di igiene e salubrità
dell'ambiente di lavoro.
8. Il Ministero della sanità cura annualmente la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla
produzione ed al confezionamento di prodotti erboristici.
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