| (Etichettatura).
1. I prodotti del comparto erboristico venduti come
prodotti confezionati debbono riportare sul contenitore o su
etichette saldamente appostevi:
a) la denominazione comune e il nome botanico
della pianta secondo la dizione botanica internazionale,
seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
b) la dizione "prodotto erboristico";
c) l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale
decrescente;
d) le indicazioni per l'uso;
e) il quantitativo netto;
f) la data di confezionamento;
g) il termine minimo di conservazione;
h) le modalità di conservazione;
i) il titolo alcolometrico volumico effettivo per
i prodotti aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per
cento in volume;
l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede del produttore e del confezionatore;
m) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del
distributore per i prodotti provenienti da Paesi membri della
Unione europea o da Paesi terzi;
n) il lotto di produzione.
2. Le piante officinali e le droghe vendute allo stato
sfuso, debbono riportare su apposito cartello applicato ai
recipienti che le contengono:
a) la denominazione comune e il nome botanico
della pianta secondo la dizione botanica internazionale,
seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
b) il luogo di origine;
c) il termine minimo di conservazione inteso come
data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le
sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione;
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d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede del produttore o del responsabile della
commercializzazione del prodotto;
e) il prezzo per unità di vendita.
3. E' vietato il commercio di prodotti che non riportino
in lingua italiana le indicazioni che per ciascuna categoria
di prodotto sono previste dal presente articolo.
4. Tutte le indicazioni debbono essere riportate con
caratteri indelebili e leggibili.
5. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) e
g) del comma 1 debbono configurare nello stesso campo
visivo.
6. Sono applicabili ai prodotti erboristici, come definiti
dalla presente legge, le vigenti disposizioni che impongono
ulteriori e più specifici obblighi ai fini fiscali,
metrologici ed igienico-sanitari.
7. Nessun riferimento alla biologicità potrà farsi sui
derivati delle piante officinali e delle droghe se non
l'eventuale annotazione senza maggiore evidenziazione rispetto
alle altre indicazioni di cui al comma 1, riguardante la
presenza di componenti derivanti da coltivazione biologica e,
nel caso, con specifico riferimento al componente che gode di
tale prerogativa.
8. Gli involucri e in genere i contenitori e le loro parti
destinati a venire a contatto diretto con i prodotti debbono
corrispondere ai requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e al decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108.
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