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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1493
DDL0094-0044
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 94, d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                       (Etichettatura).
     1.  I prodotti del comparto erboristico venduti come
  prodotti confezionati debbono riportare sul contenitore o su
  etichette saldamente appostevi:
         a)  la denominazione comune e il nome botanico
  della pianta secondo la dizione botanica internazionale,
  seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
         b)  la dizione "prodotto erboristico";
         c)  l'elenco degli ingredienti in ordine ponderale
  decrescente;
         d)  le indicazioni per l'uso;
         e)  il quantitativo netto;
         f)  la data di confezionamento;
         g)  il termine minimo di conservazione;
         h)  le modalità di conservazione;
         i)  il titolo alcolometrico volumico effettivo per
  i prodotti aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per
  cento in volume;
         l)  il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
  sede del produttore e del confezionatore;
         m)  il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del
  distributore per i prodotti provenienti da Paesi membri della
  Unione europea o da Paesi terzi;
         n)  il lotto di produzione.
     2.  Le piante officinali e le droghe vendute allo stato
  sfuso, debbono riportare su apposito cartello applicato ai
  recipienti che le contengono:
         a)  la denominazione comune e il nome botanico
  della pianta secondo la dizione botanica internazionale,
  seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
         b)  il luogo di origine;
         c)  il termine minimo di conservazione inteso come
  data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le
  sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
  conservazione;
 
                              Pag. 53
 
         d)  il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
  sede del produttore o del responsabile della
  commercializzazione del prodotto;
         e)  il prezzo per unità di vendita.
     3.  E' vietato il commercio di prodotti che non riportino
  in lingua italiana le indicazioni che per ciascuna categoria
  di prodotto sono previste dal presente articolo.
     4.  Tutte le indicazioni debbono essere riportate con
  caratteri indelebili e leggibili.
     5.  Le indicazioni di cui alle lettere  a), b), e)  e
  g)  del comma 1 debbono configurare nello stesso campo
  visivo.
     6.  Sono applicabili ai prodotti erboristici, come definiti
  dalla presente legge, le vigenti disposizioni che impongono
  ulteriori e più specifici obblighi ai fini fiscali,
  metrologici ed igienico-sanitari.
     7.  Nessun riferimento alla biologicità potrà farsi sui
  derivati delle piante officinali e delle droghe se non
  l'eventuale annotazione senza maggiore evidenziazione rispetto
  alle altre indicazioni di cui al comma 1, riguardante la
  presenza di componenti derivanti da coltivazione biologica e,
  nel caso, con specifico riferimento al componente che gode di
  tale prerogativa.
     8.  Gli involucri e in genere i contenitori e le loro parti
  destinati a venire a contatto diretto con i prodotti debbono
  corrispondere ai requisiti previsti dal decreto del Presidente
  della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e al decreto
  legislativo 25 gennaio 1992, n. 108.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0035 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=032 PAGFIN=0053 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0035 NDOC0035



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