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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1494
DDL0094-0045
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.53 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 94, d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                  (Commercio all'ingrosso).
     1.  Le piante officinali, le droghe e le altre sezioni
  separate sono vendute da raccoglitori, produttori, importatori
  e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti
  indicazioni:
         a)  nome comune e nome botanico della pianta
  secondo la denominazione botanica internazionale, seguito
  dall'indicazione della parte di pianta impiegata;
         b)  natura della pianta spontanea o coltivata;
         c)  luogo di origine;
         d)  data di raccolta;
         e)  numero di lotto;
         f)  metodo di preparazione, eventuale trattamento
  con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione;
         g)  data di confezionamento;
         h)  modalità di conservazione;
         i)  data di scadenza fino alla quale il prodotto è
  in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
  condizioni di conservazione;
         l)  indicazione eventuale di pericolo, secondo le
  vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
  pericolose;
         m)  nome, indirizzo del produttore o del
  responsabile della commercializzazione del prodotto.
     2.  In caso di coltivazioni condotte con il metodo
  biologico, in base alle vigenti normative, il prodotto potrà
  essere posto in commercio con la dicitura "da coltivazione
  biologica".
     3.  Le piante officinali, loro parti e le droghe
  individuate nelle tabelle A e B approvate con decreto del
  Ministro della sanità di cui al comma 2 dell'articolo 2, che
  figurino nella farmacopea ufficiale italiana, debbono essere
  conformi alle caratteristiche da questa previste e le relative
  indicazioni specifiche dovranno figurare in etichette ad
  integrazione di quelle di cui al comma 1.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0035 COMM= PD PAGINIZ=0053 RIGINIZ=030 PAGFIN=0053 RIGFIN=065 UPAG=NO PAGEIN=53 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0035 NDOC0035



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