| (Commercio all'ingrosso).
1. Le piante officinali, le droghe e le altre sezioni
separate sono vendute da raccoglitori, produttori, importatori
e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti
indicazioni:
a) nome comune e nome botanico della pianta
secondo la denominazione botanica internazionale, seguito
dall'indicazione della parte di pianta impiegata;
b) natura della pianta spontanea o coltivata;
c) luogo di origine;
d) data di raccolta;
e) numero di lotto;
f) metodo di preparazione, eventuale trattamento
con fitofarmaci al fine di consentirne la conservazione;
g) data di confezionamento;
h) modalità di conservazione;
i) data di scadenza fino alla quale il prodotto è
in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione;
l) indicazione eventuale di pericolo, secondo le
vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze
pericolose;
m) nome, indirizzo del produttore o del
responsabile della commercializzazione del prodotto.
2. In caso di coltivazioni condotte con il metodo
biologico, in base alle vigenti normative, il prodotto potrà
essere posto in commercio con la dicitura "da coltivazione
biologica".
3. Le piante officinali, loro parti e le droghe
individuate nelle tabelle A e B approvate con decreto del
Ministro della sanità di cui al comma 2 dell'articolo 2, che
figurino nella farmacopea ufficiale italiana, debbono essere
conformi alle caratteristiche da questa previste e le relative
indicazioni specifiche dovranno figurare in etichette ad
integrazione di quelle di cui al comma 1.
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