| (Commercio al dettaglio).
1. La vendita al pubblico delle piante, loro parti e
derivati e altri prodotti naturali assimilabili, elencati
nella tabella B, di
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cui al comma 5 dell'articolo 2, è riservata all'erborista in
erboristeria e al farmacista in farmacia.
2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere venduti sia
allo stato sfuso che come prodotto confezionato, con
esclusione dei derivati che possono essere ceduti solo
confezionati.
3. I prodotti del comparto erboristico si intendono
confezionati quando le unità di vendita, in gamme di valore
costanti, costituite da un prodotto all'interno di un
involucro in cui sono state confezionate prima di essere poste
in vendita, sono tali per cui il contenuto non può essere
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e ne
venga comunque lacerato l'eventuale sigillo di garanzia.
4. L'erborista e il farmacista sono tenuti a fornire
informazioni sull'uso dei prodotti in vendita.
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