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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1499
DDL0094-0050
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.50 (che inizia a pag.55 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...PROPOSTE DI LEGGE n. 94, d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Disposizioni transitorie).
     1.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma
  della legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di raccolta e
  prima lavorazione di piante officinali non essendo in possesso
  del diploma di erborista previsto dalla stessa legge, o prima
  del conseguimento del titolo professionale di fitopreparatore
  di cui al comma 5 dell'articolo 14, possono continuare ad
  esercitare le stesse attività a condizione che:
         a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
  di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
  conseguimento del titolo di erborista o ad un corso biennale
  di formazione professionale, come previsto al comma 5
  dell'articolo 14;
         b)  conseguano entro quattro anni i titoli
  stessi.
     2.  Agli obblighi di cui al comma 1 non sono sottoposti i
  laureati di cui al comma 2 dell'articolo 15.
     3.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge esercitano il commercio all'ingrosso di piante
  officinali, loro parti e derivati confezionati, in forza del
  diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio
  1931, n. 99, o di uno dei diplomi di laurea di cui al comma 2
  del presente articolo hanno diritto all'iscrizione nel
  registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1
  della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa richiesta alla
  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  competente per territorio.  Tale richiesta deve essere
  presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
     4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  l'attività di cui al comma 3 che venga iniziata per la prima
  volta, è subordinata al conseguimento del diploma
  universitario di erborista o del titolo di fitopreparatore.  Da
  tale obbligo sono esclusi i laureati di cui al comma 2
  dell'articolo 15.
     5.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
  l'attività di commercio al dettaglio di cui all'articolo 12,
  che venga iniziata per la prima volta, è subordinata al
  conseguimento del diploma universitario di erborista.  Da tale
  obbligo sono esclusi i laureati di cui al comma 2
  dell'articolo 15.
     6.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
  al comma 6 dell'articolo 4 e in possesso di diploma conforme
  al disposto dell'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99,
  o di diploma di laurea di cui al comma 2 dell'articolo 15,
  esercitando da almeno tre anni, possono continuare ad
  esercitare tale attività.
     7.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge siano titolari di attività commerciali di cui
  al comma 6 dell'articolo 4, esercitino da meno di tre anni o
  non siano in possesso di diploma conforme al disposto
  dell'articolo 7 della
 
                              Pag. 56
 
  legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono continuare l'esercizio
  di tale attività a condizione che:
         a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
  di cui alla legge 17 novembre 1990, n. 341, per il
  conseguimento del titolo di erborista;
         b)  conseguano entro sei anni il titolo stesso.
     8.  Agli obblighi di cui al comma 7 non sono sottoposti i
  laureati di cui al comma 2 dell'articolo 15, purché abbiano
  superato l'esame di abilitazione all'esercizio delle
  professioni.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0050 TIPDOC=P DOCTIT=0035 COMM= PD PAGINIZ=0055 RIGINIZ=021 PAGFIN=0056 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=56 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0050 TIPDOCP DOCTIT0035 NDOC0035



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