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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


150
DDL0004-0003
Relazione Camera n. 4-A ter - di minoranza - (DDL13-4-A-ter)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater, C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater. TESTIPDL
...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater, C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater.
Pag. 8 TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Articolo. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN3 ZZDDLC4A3 ZZ13 ZZPD ZZMI
                     (Principi generali).
     1.  L'educazione, quale processo di maturazione della
  persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del
  Paese.
     2.  L'istruzione e la formazione in quanto mezzi
  indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi
  della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna,
  posti in una condizione di pari opportunità.
     3.  L'istruzione e la formazione sono, pertanto,
  considerate fra le principali priorità politiche nazionali e
  vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle
  famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle
  attese dei soggetti a cui sono rivolte.
     4.  I prerequisiti istituzionali indispensabili al
  raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti,
  sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità operativa
  del sistema educativo preposto all'istruzione e alla
  formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un
  sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle
  scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema
  nazionale della formazione professionale, comprensivo degli
  istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.
     5.  Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad
  ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro
  provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza,
  una proposta educativa volta:
       a)  all'accrescimento della personalità;
       b)  all'istruzione e alla formazione iniziali;
       c)  all'educazione permanente e ricorrente;
       d)  al sostegno dei soggetti in difficoltà;
       e)  all'inserimento nella società e nel mondo del
  lavoro;
       f)  all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti
  alla vita democratica.
     6.  Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una
  solida cultura generale e una formazione professionale di base
  da completare e perfezionare in un tempo successivo, al
  termine del percorso scolastico.
     (*) NOTA.  Nel presente testo è evidenziato, con
  apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
  dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
  Commissione.
 
                               Pag. 9
 
     7.  L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le
  conoscenze e incrementano le competenze necessarie per
  affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.
     8.  Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la
  scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e
  la scuola secondaria superiore.
     9.  La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali
  vengono apprestati piani di studio e programmi che sono
  introdotti innovati e consolidati con decreto legislativo.
  Essi sono così ripartiti: un ciclo per la scuola
  dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo
  per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria
  superiore.
     10.  I piani di studio riportano le discipline e le
  attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo.  I
  programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi
  e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di
  verifica e di valutazione.  I programmi costituiscono il
  riferimento nazionale all'interno del quale i docenti,
  singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro
  insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli
  allievi e delle allieve.
     11.  I piani di studio e i programmi possono essere
  modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri
  impartiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, nell'intento
  di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della
  comunità locale e della comunità educativa.
     12.  La durata dell'istruzione e della formazione
  obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire
  dal sesto anno di età.
     13.  L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con
  la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola
  media e con la frequenza successiva:
       a)  o dei primi due anni della scuola secondaria
  superiore;
       b)  o dei primi due anni della formazione
  professionale di primo livello.
     14.  L'obbligo di formazione professionale, per coloro che
  interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il
  sedicesimo anno di età, prosegue per altri due anni dopo
  l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con
  la frequenza:
       a)  o degli ultimi due anni della formazione
  professionale di primo livello;
       b)  o dei corsi di due anni organizzati in
  condizione di apprendistato.
     15.  E' prosciolto dall'obbligo di istruzione e di
  formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le
  scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è
  prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia
  frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 14
  del presente articolo, per almeno due anni.
     16.  Il sistema scolastico pubblico integrato assume e
  conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità
  delle finalità generali, sia per radicare il valore
  dell'identità storico-culturale del Paese.
 
                              Pag. 10
 
     17.  Nella organizzazione del sistema scolastico è
  applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi
  specifici di istruzione e di formazione, che siano:
       a)  aderenti al contesto locale, anche in
  riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
       b)  facilitanti il congiungimento delle azioni
  della scuola con quelle di competenza di altri organi
  territoriali;
       c)  convenienti per la formulazione della
  progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la
  programmazione educative e didattiche.
     18.  Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una
  duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze
  di personalizzazione degli interventi.
     19.  L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle
  attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si
  propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare
  l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare
  le cognizioni acquisite.
     20.  L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati
  e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità
  adeguati a ciascun caso.  A tale scopo collaborano le
  istituzioni di assistenza e sanità.
  (Alternativo all'articolo 1 del testo della
                         Commissione)
 
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