| (Principi generali).
1. L'educazione, quale processo di maturazione della
persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del
Paese.
2. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi
indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi
della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna,
posti in una condizione di pari opportunità.
3. L'istruzione e la formazione sono, pertanto,
considerate fra le principali priorità politiche nazionali e
vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle
famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle
attese dei soggetti a cui sono rivolte.
4. I prerequisiti istituzionali indispensabili al
raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti,
sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità operativa
del sistema educativo preposto all'istruzione e alla
formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un
sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle
scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema
nazionale della formazione professionale, comprensivo degli
istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.
5. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad
ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro
provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza,
una proposta educativa volta:
a) all'accrescimento della personalità;
b) all'istruzione e alla formazione iniziali;
c) all'educazione permanente e ricorrente;
d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;
e) all'inserimento nella società e nel mondo del
lavoro;
f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti
alla vita democratica.
6. Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una
solida cultura generale e una formazione professionale di base
da completare e perfezionare in un tempo successivo, al
termine del percorso scolastico.
(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, con
apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione.
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7. L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le
conoscenze e incrementano le competenze necessarie per
affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.
8. Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la
scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e
la scuola secondaria superiore.
9. La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali
vengono apprestati piani di studio e programmi che sono
introdotti innovati e consolidati con decreto legislativo.
Essi sono così ripartiti: un ciclo per la scuola
dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo
per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria
superiore.
10. I piani di studio riportano le discipline e le
attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I
programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi
e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di
verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il
riferimento nazionale all'interno del quale i docenti,
singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro
insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli
allievi e delle allieve.
11. I piani di studio e i programmi possono essere
modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri
impartiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, nell'intento
di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della
comunità locale e della comunità educativa.
12. La durata dell'istruzione e della formazione
obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire
dal sesto anno di età.
13. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con
la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola
media e con la frequenza successiva:
a) o dei primi due anni della scuola secondaria
superiore;
b) o dei primi due anni della formazione
professionale di primo livello.
14. L'obbligo di formazione professionale, per coloro che
interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il
sedicesimo anno di età, prosegue per altri due anni dopo
l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con
la frequenza:
a) o degli ultimi due anni della formazione
professionale di primo livello;
b) o dei corsi di due anni organizzati in
condizione di apprendistato.
15. E' prosciolto dall'obbligo di istruzione e di
formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le
scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è
prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia
frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 14
del presente articolo, per almeno due anni.
16. Il sistema scolastico pubblico integrato assume e
conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità
delle finalità generali, sia per radicare il valore
dell'identità storico-culturale del Paese.
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17. Nella organizzazione del sistema scolastico è
applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi
specifici di istruzione e di formazione, che siano:
a) aderenti al contesto locale, anche in
riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
b) facilitanti il congiungimento delle azioni
della scuola con quelle di competenza di altri organi
territoriali;
c) convenienti per la formulazione della
progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la
programmazione educative e didattiche.
18. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una
duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze
di personalizzazione degli interventi.
19. L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle
attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si
propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare
l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare
le cognizioni acquisite.
20. L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati
e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità
adeguati a ciascun caso. A tale scopo collaborano le
istituzioni di assistenza e sanità.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione)
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