| (Integrazione della Commissione unica
del farmaco).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari
e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale provvede
alla integrazione della Commissione unica del farmaco (CUF),
mediante l'inserimento di un funzionario del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali e di tre docenti
universitari titolari, rispettivamente, degli insegnamenti di
biologia vegetale, botanica farmaceutica e farmacognosia.
2. La Commissione unica del farmaco acquisisce, per i
problemi di cui al comma 1, il parere di due membri aggiunti
nominati come rappresentanti delle associazioni degli
erboristi e dei farmacisti.
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