| (Sanzioni).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, irrogano la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 30.000.000,
con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, senza pregiudizio
per l'applicazione di sanzioni penali, qualora il fatto
costituisca reato.
2. In caso di violazioni gravi e reiterate delle
disposizioni di cui alla presente legge; l'autorità
amministrativa competente può altresì disporre, in aggiunta
alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, la chiusura
dell'esercizio commerciale di vendita all'ingrosso o al
dettaglio per un periodo non superiore a novanta giorni.
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