| (Abrogazioni di norme).
1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regio decreto 19
novembre 1931, n. 1793, il regio decreto 26 maggio 1932, n.
772, il regio decreto 30 marzo 1933, n. 675, nonché ogni altra
disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente
legge sono abrogati.
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