| (Oggetto).
1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
raccolta, la preparazione, la conservazione, la
trasformazione, la commercializzazione all'ingrosso e al
dettaglio delle piante e loro parti e derivati per uso
erboristico e detta norme per garantire la sicurezza, la
genuinità e la buona qualità dei prodotti erboristici usati e
venduti in erboristeria e in farmacia.
2. La presente legge individua altresì le piante e le loro
parti di esclusiva utilizzazione farmacologica, la cui vendita
al pubblico è riservata ai farmacisti presso le farmacie.
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