| (Definizioni).
1. Sono prodotti erboristici quelli a base di piante,
loro parti e derivati e i prodotti assimilabili anche
miscelati con prodotti di libera vendita che non contengono
alcuna addizione di principi attivi di sintesi o semi-sintesi,
tali da poter essere definiti naturali.
2. Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle
piante e dei prodotti di cui al precedente comma 1 in quanto
utili, anche a fini preventivi, per il corretto esercizio
delle funzioni fisiologiche dell'organismo umano, animale e
vegetale e presentati ad ogni effetto come tali.
3. Le piante, loro parti e derivati di cui al comma 1 sono
utilizzate e vendute in erboristeria, purché non si
configurino come specialità medicinali o come farmaci
preconfezionati prodotti industrialmente, in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178.
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