| 1. Le piante e gli altri prodotti naturali da cui
ottenere i derivati sono distinti, ai fini dell'applicazione
della presente legge, in due tabelle denominate A e B.
2. La tabella A elenca le piante e loro parti da cui
ottenere anche i derivati di esclusiva utilizzazione
farmacologica e terapeutica, la cui vendita al pubblico è
riservata alla farmacia.
3. La tabella B elenca le piante, loro parti e altri
prodotti naturali utilizzabili come tali o da cui ottenere
anche i derivati di cui al comma 1 dell'articolo 2.
4. La tabella C allegata alla presente legge elenca i
prodotti erboristici di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
presente legge.
5. Le tabelle A, B e C allegate alla presente legge
possono essere, in ogni momento, modificate con decreto del
Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al
successivo articolo 14 della presente legge, anche su
indicazioni e/o suggerimenti delle associazioni di categoria
degli erboristi e dei farmacisti più rappresentantive a
livello nazionale.
6. Il prodotto erboristico composto dalle piante di cui
alla tabella B, anche miscelate con prodotti di libera
vendita, può essere liberamente composto e preparato in
maniera estemporanea.
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