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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1511
DDL0094-0062
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.62 (che inizia a pag.59 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...N. 558, d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Autorizzazione alla produzione
                    e al confezionamento).
     1.  L'impiego, la trasformazione, la lavorazione e
  l'importazione delle piante, altri prodotti naturali, loro
  parti e derivati di cui alla tabella B, ai fini della
  produzione e della successiva immissione in commercio di
  prodotti erboristici preconfezionati, sono riservati a
  laboratori appositamente autorizzati dal Ministero della
  sanità.
     2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa
  verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie
  e dei requisiti tecnici prescritti dal regolamento approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
  327, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 e
  successive modificazioni.
     3.  Gli stabilimenti di nuova attivazione per la produzione
  e il confezionamento dei prodotti di cui al comma 1 del
  presente articolo, autorizzati ai sensi della presente legge,
  debbono avvalersi di un responsabile del controllo di qualità
  e di tutte le fasi del processo produttivo in possesso della
  laurea in farmacia, o in chimica e tecnologie farmaceutiche, o
  in biologia, o del diploma universitario in tecniche
  erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995.
     4.  La produzione ed il confezionamento di prodotti
  erboristici a base di piante, altri prodotti naturali di cui
  alla tabella B e loro derivati, anche miscelati con altri
  prodotti naturali di libera vendita, debbono essere effettuati
  in stabilimenti con locali e attrezzature igienicamente idonee
  allo scopo e sotto la responsabilità di un direttore tecnico,
  come stabilito dal precedente comma 3.
     5.  Il direttore tecnico è altresì responsabile delle
  condizioni di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro.
     6.  Il Ministero della sanità pubblica annualmente nella
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana l'elenco
  degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al
  confezionamento dei prodotti di cui al comma 1 del presente
  articolo.
     7.  Chiunque intenda immettere in commercio o nella
  distribuzione per il consumo prodotti erboristici
  preconfezionati a base di piante o loro parti di cui alla
  tabella B da cui ottenere i derivati, anche miscelati con
  altri prodotti naturali di libera vendita, deve informare le
  competenti direzioni generali del Ministero della sanità
  mediante la trasmissione dell'etichetta di ciascun prodotto.
  Nei successivi trenta giorni dalla trasmissione del modello di
  etichetta, il Ministero della sanità può chiedere specifiche
  informazioni sulla composizione del prodotto o sulle
  indicazioni che figurano nella sua presentazione.  Trascorso
  tale termine senza che sia stata presentata alcuna richiesta,
  il prodotto può essere immesso in commercio.  Il termine di
  trenta giorni rimane sospeso ove il Ministero della
 
                              Pag. 60
 
  sanità richieda le informazioni di cui al presente comma e
  riprende a decorrere dal momento in cui il responsabile
  dell'immissione in commercio del prodotto ha fornito tutti i
  chiarimenti richiesti.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0062 TIPDOC=P DOCTIT=0058 COMM= PD PAGINIZ=0059 RIGINIZ=023 PAGFIN=0060 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=59 PAGEFIN=60 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0062 TIPDOCP DOCTIT0058 NDOC0058



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