| (Autorizzazione alla produzione
e al confezionamento).
1. L'impiego, la trasformazione, la lavorazione e
l'importazione delle piante, altri prodotti naturali, loro
parti e derivati di cui alla tabella B, ai fini della
produzione e della successiva immissione in commercio di
prodotti erboristici preconfezionati, sono riservati a
laboratori appositamente autorizzati dal Ministero della
sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa
verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie
e dei requisiti tecnici prescritti dal regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 e
successive modificazioni.
3. Gli stabilimenti di nuova attivazione per la produzione
e il confezionamento dei prodotti di cui al comma 1 del
presente articolo, autorizzati ai sensi della presente legge,
debbono avvalersi di un responsabile del controllo di qualità
e di tutte le fasi del processo produttivo in possesso della
laurea in farmacia, o in chimica e tecnologie farmaceutiche, o
in biologia, o del diploma universitario in tecniche
erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995.
4. La produzione ed il confezionamento di prodotti
erboristici a base di piante, altri prodotti naturali di cui
alla tabella B e loro derivati, anche miscelati con altri
prodotti naturali di libera vendita, debbono essere effettuati
in stabilimenti con locali e attrezzature igienicamente idonee
allo scopo e sotto la responsabilità di un direttore tecnico,
come stabilito dal precedente comma 3.
5. Il direttore tecnico è altresì responsabile delle
condizioni di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro.
6. Il Ministero della sanità pubblica annualmente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco
degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al
confezionamento dei prodotti di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. Chiunque intenda immettere in commercio o nella
distribuzione per il consumo prodotti erboristici
preconfezionati a base di piante o loro parti di cui alla
tabella B da cui ottenere i derivati, anche miscelati con
altri prodotti naturali di libera vendita, deve informare le
competenti direzioni generali del Ministero della sanità
mediante la trasmissione dell'etichetta di ciascun prodotto.
Nei successivi trenta giorni dalla trasmissione del modello di
etichetta, il Ministero della sanità può chiedere specifiche
informazioni sulla composizione del prodotto o sulle
indicazioni che figurano nella sua presentazione. Trascorso
tale termine senza che sia stata presentata alcuna richiesta,
il prodotto può essere immesso in commercio. Il termine di
trenta giorni rimane sospeso ove il Ministero della
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sanità richieda le informazioni di cui al presente comma e
riprende a decorrere dal momento in cui il responsabile
dell'immissione in commercio del prodotto ha fornito tutti i
chiarimenti richiesti.
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