| (Procedura semplificata).
1. Chiunque intende produrre e confezionare i prodotti
erboristici di cui al comma 1 dell'articolo 5 della presente
legge, anche miscelati con altri prodotti naturali di libera
vendita, essendo già in possesso dell'autorizzazione alla
produzione di medicinali, materie prime farmacologicamente
attive, prodotti dietetici e galenici, deve darne
comunicazione scritta almeno 60 giorni prima dell'inizio
dell'attività, al Ministero della sanità e alla regione.
2. La comunicazione deve contenere, oltre all'indicazione
del nome o della ragione sociale e della sede legale
dell'impresa, quella dello stabilimento nel quale sarà
effettuata la produzione, una descrizione dei locali e delle
attrezzature e la qualifica del direttore tecnico, con la sua
dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. Ogni modificazione dei dati di cui al comma 2 del
presente articolo deve formare oggetto di preventiva
comunicazione.
4. I prodotti erboristici devono essere fabbricati e messi
in commercio in modo tale da non causare danni alla salute.
5. E' consentito a chi già produce prodotti erboristici
preconfezionati di continuare a produrre in attesa delle
autorizzazioni di cui all'articolo 5, per il periodo di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, purché entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sia stata presentata la
relativa domanda al Ministero della sanità.
6. E' consentita per un periodo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge la produzione e la
vendita di prodotti erboristici conformi alla normativa
precedentemente vigente.
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