| (Etichettatura).
1. I prodotti del comparto erboristico venduti come
prodotti confezionati debbono riportare sul contenitore o su
etichette saldamente appostevi:
a) la denominazione comune e il nome botanico
della pianta secondo la dizione botanica internazionale,
seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
b) la dizione "prodotto erboristico";
c) l'elenco degli ingredienti in ordine
decrescente di quantità presente riferita a peso o a
volume;
d) le indicazioni per l'uso;
e) il quantitativo netto;
f) la data di confezionamento;
g) il termine minimo di conservazione o la data di
scadenza;
h) le modalità di conservazione;
i) il titolo alcolometrico volumico effettivo per
i prodotti aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2 per
cento in volume;
l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede del produttore e del confezionatore;
m) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del
distributore per i prodotti provenienti da Paesi membri della
Unione europea o da Paesi terzi;
n) il lotto di produzione.
2. Le piante officinali e le droghe vendute allo stato
sfuso, debbono riportare su apposito cartello applicato ai
recipienti che le contengono:
a) la denominazione comune e il nome botanico
della pianta secondo la dizione botanica internazionale,
seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta;
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b) il termine minimo di conservazione inteso come
data fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le
sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la
sede del produttore o del responsabile della
commercializzazione del prodotto;
d) il prezzo per unità di vendita.
3. In alternativa a quanto indicato al punto d) del
comma 2, il prezzo per unità di vendita può essere riportato
in un listino consultabile dal pubblico.
4. E' vietato il commercio di prodotti che non riportino
in lingua italiana le indicazioni che, per ciascuna categoria
di prodotto, sono previste dal presente articolo.
5. Tutte le indicazioni debbono essere riportate con
caratteri indelebili e leggibili.
6. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), e) e
g) del comma 1 debbono figurare nello stesso campo
visivo.
7. Sono applicabili ai prodotti erboristici, come definiti
dalla presente legge, le vigenti disposizioni che impongono
ulteriori e più specifici obblighi ai fini fiscali,
metrologici ed igienico-sanitari.
8. I prodotti erboristici preconfezionati e pronti
all'impiego devono riportare sull'etichetta almeno il
quantitativo di uno dei principi attivi già riconosciuti dalle
Farmacopee della Unione europea, nonché, nel caso di estratti,
i valori di concentrazione. Sull'etichetta o sul foglio
illustrativo posto all'interno della confezione saranno
riportate le indicazioni relative alle proprietà specifiche
del prodotto erboristico, alla sua migliore utilizzazione da
parte del consumatore e ogni opportuno consiglio relativo alle
quantità giornaliere da assumere. Sono ammessi per
l'identificazione del prodotto erboristico anche nomi di
fantasia.
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