| (Pubblicità).
1. Chiunque intenda effettuare una pubblicità dei
prodotti erboristici a base di piante, altri prodotti
naturali, loro parti e derivati di cui alla tabella B anche
miscelati con altri prodotti naturali di libera vendita, con
indicazioni o diciture diverse da quelle che figurano nella
confezione, nella presentazione e nell'etichetta, deve
informare il Ministero della sanità mediante la trasmissione
del testo pubblicitario.
2. Nei trenta giorni dalla trasmissione del testo
pubblicitario, il Ministero della sanità può formulare rilievi
o vietare la pubblicità in base a tale testo.
3. Trascorso tale termine, senza che il Ministero della
sanità abbia formulato rilievi, può essere dato corso alla
pubblicità.
| |