| (Controlli igienico-sanitari).
1. Al Ministero della sanità compete la vigilanza
igienico-sanitaria sulle piante, sulle droghe e sui prodotti
disciplinati dalla presente legge all'atto
dell'importazione dall'estero, ferme restando le competenze
attribuite dalle norme vigenti ad altre autorità.
2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di
vendita all'ingrosso e al minuto delle piante, delle droghe e
dei prodotti di cui alla presente legge, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano che la
esercitano mediante le Aziende sanitarie locali, ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
3. Alle attività industriali e artigianali di produzione,
preparazione, confezionamento e vendita dei prodotti
disciplinati dalla presente legge suscettibili di essere
ingeriti, nonché ai prodotti stessi, si applicano le norme
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni.
4. La vendita di piante officinali di cui alle tabelle A e
B e loro derivati destinati ad uso diverso da quello
erboristico ed alimentare è disciplinata dalle norme vigenti
nei singoli settori di impiego.
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