| (Disposizioni transitorie).
1. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma
della legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di prima
lavorazione di piante officinali non essendo in possesso del
diploma di erborista previsto dalla stessa legge, possono
continuare ad esercitare le stesse attività a condizione
che:
a) dimostrino, con idonea documentazione, di aver
provveduto ad iscriversi ad un corso per il conseguimento del
diploma universitario in tecniche erboristiche, o ad un corso
di laurea per il conseguimento dei titoli di cui al comma 2
dell'articolo 12 della presente legge;
b) conseguano entro sei anni i titoli stessi o
nominino un preposto avente i titoli.
2. Coloro che alla data in vigore della presente legge
esercitano le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 9
essendo in possesso del diploma di cui all'articolo 6 della
legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono continuare ad esercitare
tale attività.
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3. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge, esercitano le professioni di cui al comma 1
dell'articolo 9 in forza della autorizzazione commerciale,
senza essere in possesso del diploma di cui all'articolo 6
della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono continuare ad
esercitare tale attività a condizione che:
a) dimostrino, con idonea documentazione, di aver
provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
in tecniche erboristiche, o ad un corso di laurea per
conseguire i titoli di cui al comma 2 dell'articolo 12 della
presente legge;
b) conseguano entro sei anni il titolo stesso.
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