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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1519
DDL0094-0070
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.70 (che inizia a pag.62 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...N. 558, d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Disposizioni transitorie).
     1.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge esercitano, con regolare autorizzazione a norma
  della legge 6 gennaio 1931, n. 99, l'attività di prima
  lavorazione di piante officinali non essendo in possesso del
  diploma di erborista previsto dalla stessa legge, possono
  continuare ad esercitare le stesse attività a condizione
  che:
       a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso per il conseguimento del
  diploma universitario in tecniche erboristiche, o ad un corso
  di laurea per il conseguimento dei titoli di cui al comma 2
  dell'articolo 12 della presente legge;
       b)  conseguano entro sei anni i titoli stessi o
  nominino un preposto avente i titoli.
     2.  Coloro che alla data in vigore della presente legge
  esercitano le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 9
  essendo in possesso del diploma di cui all'articolo 6 della
  legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono continuare ad esercitare
  tale attività.
 
                              Pag. 63
 
     3.  Coloro che alla data di entrata in vigore della
  presente legge, esercitano le professioni di cui al comma 1
  dell'articolo 9 in forza della autorizzazione commerciale,
  senza essere in possesso del diploma di cui all'articolo 6
  della legge 6 gennaio 1931, n. 99, possono continuare ad
  esercitare tale attività a condizione che:
       a)  dimostrino, con idonea documentazione, di aver
  provveduto ad iscriversi ad un corso di diploma universitario
  in tecniche erboristiche, o ad un corso di laurea per
  conseguire i titoli di cui al comma 2 dell'articolo 12 della
  presente legge;
       b)  conseguano entro sei anni il titolo stesso.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0070 TIPDOC=P DOCTIT=0058 COMM= PD PAGINIZ=0062 RIGINIZ=052 PAGFIN=0063 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=62 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0070 TIPDOCP DOCTIT0058 NDOC0058



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