| (Istituzione della commissione
per l'aggiornamento delle tabelle A, B e C).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari
e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
provvede a nominare la commissione di esperti di settore di
cui al comma 5 dell'articolo 3 della presente legge,
presieduta da un funzionario del Ministero della sanità e
composta dai seguenti esperti di settore: un funzionario
dell'Istituto superiore di sanità, un funzionario del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, un
docente di botanica farmaceutica, un docente di farmacognosia,
un esperto delle associazioni degli erboristi, un esperto
delle associazioni dei titolari di farmacia, un esperto delle
associazioni dei produttori, un esperto delle associazioni dei
produttori agricoli, un esperto degli importatori.
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