| (Sanzioni).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di
cui alla presente legge, irrogano la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000,
con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, senza pregiudizio
per l'applicazione di sanzioni penali, qualora il fatto
costituisca reato.
2. In caso di violazioni gravi e reiterate delle
disposizioni di cui alla presente legge, l'autorità
amministrativa competente può altresì disporre, in aggiunta
alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, la chiusura
dell'esercizio commerciale di vendita all'ingrosso o al
dettaglio per un periodo non superiore a novanta giorni.
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