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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1527
DDL0094-0078
Relazione Camera n. 94-A (DDL13-94-A)
(suddiviso in 94 Unità Documento)
Unità Documento n.78 (che inizia a pag.97 dello stampato)
...C94A, C558A, C639A. TESTIPDL
...C94A, C558A, C639A.
...N. 639, d'iniziativa del deputato Berselli
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC94A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  Il diploma di erborista è rilasciato dalle scuole di
  erboristeria istituite presso le facoltà universitarie di
  farmacia, con la collaborazione delle facoltà di agraria,
  biologia e medicina, a coloro che dopo aver frequentato un
  corso triennale hanno superato gli esami finali.
     2.  Sono ammessi alla scuola di erboristeria coloro i quali
  sono in possesso del diploma di scuola media superiore.
     3.  Il diploma di erborista dà diritto ad esercitare tutte
  le attività riservate ai tecnici della raccolta e della
  lavorazione, nonché la vendita all'ingrosso ed al minuto delle
  piante officinali e loro derivati, la preparazione,
  distillazione e miscelazione di dette piante, la spedizione di
  ricette mediche composte da dette piante, l'illustrazione
  delle proprietà e dell'uso dei prodotti posti in vendita.
     4.  Possono essere vendute in erboristeria per uso
  erboristico sotto qualsiasi forma piante officinali e parti di
  esse, intere, frantumate o polverizzate, singole o miscelate,
  e i loro derivati, singoli o complessi.
     5.  Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle
  piante, loro parti, derivati e preparazioni, in grado di
  manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e
  salutari favorendo fisiologicamente le funzioni
  dell'organismo.
     6.  Possono, inoltre, essere venduti in erboristeria:
       a)  i cereali ed i legumi integrali e loro
  derivati;
       b)  i prodotti apistici e loro derivati, singoli o
  complessi;
       c)  le argille e loro derivati, nonché i prodotti
  cosmetici a base vegetale.
     7.  Le ditte produttrici, trasformatrici, o distributrici
  di prodotti erboristici debbono contemplare nel loro organico
  un diplomato in erboristeria, o titolo equipollente, che ne
  sia responsabile.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-94-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0094 TOTPAG=0100 TOTDOC=0094 NDOC=0078 TIPDOC=P DOCTIT=0077 COMM= PD PAGINIZ=0097 RIGINIZ=019 PAGFIN=0097 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=97 PAGEFIN=97 SORTRES= SORTDDL=009400A00 FASCIDC=13DDL0094 A SORTNAV=0009400A000 00000 ZZDDLC94A NDOC0078 TIPDOCP DOCTIT0077 NDOC0077



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