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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


153
DDL0004-0006
Relazione Camera n. 4-A ter - di minoranza - (DDL13-4-A-ter)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater, C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater. TESTIPDL
...C4Ater, C280Ater, C1653Ater, C2493bisAter, C3390Ater, C3883Ater, C3952Ater, C4397Ater, C4416Ater, C4552Ater.
...TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*) (Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN3 ZZDDLC4A3 ZZ13 ZZPD ZZMI
  (Disposizioni relative alla scuola secondaria
                         superiore).
     1.  La scuola secondaria superiore si propone, in accordo
  con i genitori, il fine di garantire esperienze relazionali e
  sociali significative per la crescita degli allievi e delle
  allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e
  chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare
  una identità personale in grado di consentire agli studenti e
  alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di
  fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie
  scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare
  agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si
  approprino di criteri di analisi e di strumenti di
  giudizio.
     2.  La scuola secondaria superiore risponde alle attese
  delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione
  educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo
  e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali
  e una offerta di preparazione professionale di base.
     3.  La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale,
  ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una
  propria specificità di istruzione e di formazione e una
  propria peculiarità curricolare.  Essa consente l'accesso:
       a)  ai corsi di diploma di laurea
  dell'università;
       b)  ai corsi di formazione professionale
  superiori;
       c)  all'esercizio dell'attività lavorativa.
     4.  Per assecondare particolari richieste professionali ed
  artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive
  presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di
  scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale,
  differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di
  tirocinio e titoli finali di studio.
     5.  L'orario settimanale delle lezioni della scuola
  secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un
  massimo di 36 ore.
 
                              Pag. 13
 
     6.  I corsi della scuola secondaria superiore si concludono
  con un esame di Stato.  A conclusione di ogni anno di corso è
  rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta
  frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in
  relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito
  formativo.
     7.  Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la
  frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere
  costituiti presso gli istituti corsi riservati ai
  lavoratori-studenti, con classi organizzate secondo orari e
  calendari flessibili.
     8.  I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad
  un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:
       a)  il passaggio ad una classe superiore di diverso
  indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la
  promozione nella classe immediatamente precedente del corso di
  provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;
       b)  il passaggio tra classi parallele di indirizzi
  diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico,
  entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;
       c)  il passaggio, nei primi due anni, da un corso
  di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio
  positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i
  piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la
  frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline
  previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e
  non comprese in quello di provenienza;
       d)  il passaggio da un corso ad un altro, negli
  anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito
  positivo di prove di idoneità.
     9.  Coloro che, in possesso del diploma di scuola media,
  abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la
  frequenza di corsi di formazione professionale regionale o
  attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata,
  possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di
  specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono
  accedere.  Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame
  di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e
  al livello della qualifica professionale posseduta, che
  rappresentano crediti formativi.  Le stesse disposizioni si
  applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e
  a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico,
  ai sensi della presente legge.
     10.  L'obbligo di istruzione e di formazione sino al
  sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del
  diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due
  anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni
  della formazione professionale di primo livello.  Il
  raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino
  al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo
  di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non
  proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti,
  nei centri o nelle agenzie della formazione professionale,
  ovvero nell'apprendistato.
 
                              Pag. 14
 
     11.  Nella organizzazione della scuola secondaria superiore
  è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di
  realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione,
  che siano:
       a)  aderenti al contesto locale, anche in
  riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
       b)  facilitanti il congiungimento delle azioni
  della scuola con quelle di competenza di altri organi
  territoriali;
       c)  convenienti per la formulazione della
  progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la
  programmazione educative e didattiche.
     12.  Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti
  educativi di istituto, possono modificare, entro limiti
  prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il
  grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità
  delle sue unità operative.
     13.  Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli
  della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti
  esigenze:
       a)  la presenza in ogni percorso di studio sia
  delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello
  culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire
  una professionalità di base;
       b)  l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e
  per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aeree del
  sapere: letterario-linguistico-artistica,
  socio-storico-antropologica,
  scientifico-matematico-tecnologica;
       c)  la connessione fra l'unitarietà e la
  differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;
       d)  la collaborazione sinergica e paritaria con le
  strutture del sistema della formazione professionale e la
  valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione
  interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle
  esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione
  professionale.
     14.  I primi due anni della scuola secondaria superiore
  sono finalizzati:
       a)  al consolidamento dei saperi fondamentali e
  generali;
       b)  all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario
  culturale di scoperta e di progettazione;
     15.  Gli anni successivi ai primi due della scuola
  secondari superiore sono finalizzati:
       a)  all'approfondimento e allo sviluppo delle
  conoscenze;
       b)  alla fruizione di sistemi concettuali,
  valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento
  dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline,
  nella centralità del sapere tecnologico;
       c)  ad un incremento delle competenze professionali
  di base.
 
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     16.  I piani di studio della scuola secondaria superiore
  comprendono:
       a)  insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;
       b)  insegnamenti comuni a più indirizzi;
       c)  insegnamenti specifici dei singoli
  indirizzi.
     17.  Nei primi due anni della scuola secondaria superiore
  deve essere garantita una soglia oraria minima agli
  insegnamenti comuni.  Negli anni successivi ai primi due il
  rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti
  può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi
  e di una estensione dei secondi.  Particolari modalità
  curricolari possono essere apprestate per rendere agevole agli
  studenti la costruzione di percorsi formativi
  individualizzati, la cooperazione collegiale e
  interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione
  della propria vocazione verso cui orientarsi.
     18.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
  delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano
  nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di
  istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a
  promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria
  superiore.  Gli accordi ravvisano:
       a)  una efficace ed adegua distribuzione degli
  indirizzi di studio;
       b)  l'armonizzazione tra l'attività della scuola
  secondaria superiore e della formazione professionale;
       c)  i modi di utilizzo concertato delle risorse e
  di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e
  della formazione professionale e la realtà socio-economica del
  territorio.
  (Alternativo all'articolo 4 del testo della
                         Commissione)
 
DATA=990722 FASCID=DDL13-4-A-ter TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=MI NSTA=0004 TOTPAG=0016 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=015 PAGFIN=0015 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=000400A03 FASCIDC=13DDL0004 A03 SORTNAV=0000400A030 00000 ZZDDLC4A3 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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