| (Disposizioni relative alla scuola secondaria
superiore).
1. La scuola secondaria superiore si propone, in accordo
con i genitori, il fine di garantire esperienze relazionali e
sociali significative per la crescita degli allievi e delle
allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e
chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare
una identità personale in grado di consentire agli studenti e
alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di
fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie
scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare
agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si
approprino di criteri di analisi e di strumenti di
giudizio.
2. La scuola secondaria superiore risponde alle attese
delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione
educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo
e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali
e una offerta di preparazione professionale di base.
3. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale,
ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una
propria specificità di istruzione e di formazione e una
propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:
a) ai corsi di diploma di laurea
dell'università;
b) ai corsi di formazione professionale
superiori;
c) all'esercizio dell'attività lavorativa.
4. Per assecondare particolari richieste professionali ed
artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive
presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di
scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale,
differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di
tirocinio e titoli finali di studio.
5. L'orario settimanale delle lezioni della scuola
secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un
massimo di 36 ore.
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6. I corsi della scuola secondaria superiore si concludono
con un esame di Stato. A conclusione di ogni anno di corso è
rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta
frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in
relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito
formativo.
7. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la
frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere
costituiti presso gli istituti corsi riservati ai
lavoratori-studenti, con classi organizzate secondo orari e
calendari flessibili.
8. I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad
un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:
a) il passaggio ad una classe superiore di diverso
indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la
promozione nella classe immediatamente precedente del corso di
provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;
b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi
diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico,
entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;
c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso
di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio
positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i
piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la
frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline
previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e
non comprese in quello di provenienza;
d) il passaggio da un corso ad un altro, negli
anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito
positivo di prove di idoneità.
9. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media,
abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la
frequenza di corsi di formazione professionale regionale o
attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata,
possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di
specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono
accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame
di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e
al livello della qualifica professionale posseduta, che
rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si
applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e
a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico,
ai sensi della presente legge.
10. L'obbligo di istruzione e di formazione sino al
sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del
diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due
anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni
della formazione professionale di primo livello. Il
raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino
al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo
di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non
proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti,
nei centri o nelle agenzie della formazione professionale,
ovvero nell'apprendistato.
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11. Nella organizzazione della scuola secondaria superiore
è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di
realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione,
che siano:
a) aderenti al contesto locale, anche in
riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
b) facilitanti il congiungimento delle azioni
della scuola con quelle di competenza di altri organi
territoriali;
c) convenienti per la formulazione della
progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la
programmazione educative e didattiche.
12. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti
educativi di istituto, possono modificare, entro limiti
prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il
grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità
delle sue unità operative.
13. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli
della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti
esigenze:
a) la presenza in ogni percorso di studio sia
delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello
culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire
una professionalità di base;
b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e
per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aeree del
sapere: letterario-linguistico-artistica,
socio-storico-antropologica,
scientifico-matematico-tecnologica;
c) la connessione fra l'unitarietà e la
differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;
d) la collaborazione sinergica e paritaria con le
strutture del sistema della formazione professionale e la
valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione
interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle
esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione
professionale.
14. I primi due anni della scuola secondaria superiore
sono finalizzati:
a) al consolidamento dei saperi fondamentali e
generali;
b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario
culturale di scoperta e di progettazione;
15. Gli anni successivi ai primi due della scuola
secondari superiore sono finalizzati:
a) all'approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze;
b) alla fruizione di sistemi concettuali,
valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento
dell'intenzionalità critica e riflessiva delle discipline,
nella centralità del sapere tecnologico;
c) ad un incremento delle competenze professionali
di base.
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16. I piani di studio della scuola secondaria superiore
comprendono:
a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;
b) insegnamenti comuni a più indirizzi;
c) insegnamenti specifici dei singoli
indirizzi.
17. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore
deve essere garantita una soglia oraria minima agli
insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il
rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti
può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi
e di una estensione dei secondi. Particolari modalità
curricolari possono essere apprestate per rendere agevole agli
studenti la costruzione di percorsi formativi
individualizzati, la cooperazione collegiale e
interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione
della propria vocazione verso cui orientarsi.
18. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano
nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di
istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a
promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria
superiore. Gli accordi ravvisano:
a) una efficace ed adegua distribuzione degli
indirizzi di studio;
b) l'armonizzazione tra l'attività della scuola
secondaria superiore e della formazione professionale;
c) i modi di utilizzo concertato delle risorse e
di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e
della formazione professionale e la realtà socio-economica del
territorio.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione)
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